LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 29 marzo 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LIVORNO – Soc. CAGLIARI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 DEL 29 marzo 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LIVORNO – Soc. CAGLIARI Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione, ex art. 31, comma a3) CGS, del Procuratore Federale in ordine al comportamento del calciatore Amelia Marco (Soc. Livorno) nei confronti dell’Assistente Cuttica Gian Mario, al termine del primo tempo della gara sopra indicata; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: al termine del primo tempo, chiuso con un calcio di rigore assegnato al Cagliari su segnalazione dell’Assistente Cuttica, molti calciatori del Livorno attorniavano quest’ultimo protestando, taluni anche in modi plateali. Amelia, il più vicino a Cuttica, gli parlava con tono composto e gli accostava in maniera non aggressiva la mano destra ad una spalla. Cuttica, camminando a passo normale, sfilava accanto ad Amelia, che contemporaneamente allargava dietro le spalle dell’Assistente il braccio destro ed iniziava ad abbassarlo, come per cingergliele; Cuttica spostava lievemente il proprio braccio sinistro, per tenere discosto Amelia, e con leggero scatto muoveva alcuni passi di corsa per allontanarsi. Contestualmente Amelia abbassava con velocità ed impeto la mano destra verso la nuca dell’Assistente, senza colpirlo. Quando Cuttica si era già allontanato di qualche metro, Amelia gli urlava parole di insulto e rincorreva l’Assistente, nel frattempo avvicinatosi alla linea laterale del campo. Amelia continuava ad urlare contro Cuttica con atteggiamento minaccioso, ma veniva bloccato, in particolare, da un compagno, che gli copriva la bocca e gli impediva di raggiungere l’Assistente. L’episodio, non rilevato dall’Arbitro, non determinava provvedimenti disciplinari a carico di Amelia. Così descritta la vicenda sulla base della ripresa televisiva assolutamente chiara, occorre valutarne la riconducibilità alla fattispecie ex art. 31, comma a3). Il gesto di Amelia è avvenuto a giuoco fermo, perché l’Arbitro aveva già fischiato la fine del primo tempo, con i calciatori ancora sul terreno. La condotta non è stata rilevata dall’Arbitro, come risulta dalle immagini, e nemmeno dall’Assistente Cuttica, poiché il movimento della mano da parte di Amelia avviene alle spalle dell’Ufficiale di gara. Il gesto del calciatore deve definirsi violento, seppure Cuttica non sia stato colpito. Va ricordato in via preliminare che in base alla regola 12 del regolamento di giuoco per condotta violenta devono intendersi tutti gli atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare ad un terzo un danno fisico o morale (cfr. Decisioni Ufficiali FIGC, ed. 2000, p. 138). In linea con tale enunciazione la giurisprudenza disciplinare in tema di prova televisiva ha costantemente inteso per condotta violenta ogni atto intenzionalmente diretto a ledere altra persona, ed idoneo a tale risultato. In sintesi, la nozione di violenza, applicata in sede disciplinare, si caratterizza per un ambito più ampio di quello proprio del diritto penale statuale, ricomprendendo comportamenti comunque aggressivi, sebbene non produttivi di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa (si veda, in proposito, tra le altre, l’applicazione dell’art. 31, comma a4) CGS fatto dalla Commissione Disciplinare LNP su reclamo della Soc. Empoli. C.U. n. 355 del 29/4/04). Poste queste premesse, il gesto di Amelia rientra nel concetto di condotta violenta, per quanto risulta dalla ripresa televisiva. Egli infatti abbassa la mano, con modalità repentine ed energiche, verso la nuca dell’Assistente. Il colpo non va a segno solo perché Cuttica, con il leggero scatto prima descritto, viene a trovarsi ad una distanza tale che la mano di Amelia non raggiunge l’obiettivo: ma questa è circostanza indipendente dalla volontà del calciatore, tale da nulla togliere all’idoneità del gesto di Amelia di colpire Cuttica. E, per rimanere sul terreno dell’idoneità oggettiva, non vi possono essere dubbi sul fatto che, una volta andata a segno la manata, Cuttica ne avrebbe potuto subire pregiudizio fisico, sia per la forza del colpo, sia per la zona del corpo interessata. Del pari, la ripresa televisiva documenta l’intenzionalità del gesto offensivo compiuto da Amelia. In primo luogo, se egli avesse voluto semplicemente trattenere l’Assistente, avrebbe avuto molte possibilità per farlo, senza ricorrere ad un movimento del genere, tra l’altro del tutto inadeguato per fermare Cuttica. In secondo luogo, il comportamento successivo di Amelia, che insulta l’Assistente, lo rincorre, cerca di raggiungerlo con finalità chiaramente ostili, conferma che quel gesto con la mano indirizzata verso la nuca di Cuttica era mosso da scopo aggressivo. Ancora, va rimarcato – sempre a dimostrazione di una volontà offensiva – lo specifico contesto del caso. Amelia non sta discutendo con un avversario, ma con un Ufficiale di gara che ha segnalato all’Arbitro un fallo di mano con conseguente assegnazione di un rigore, realizzato dalla squadra avversaria. Tentare di colpire l’Assistente non è, quindi, riconducibile ad una generica modalità di discussione, ma si connota di uno specifico significato di aggressività, scaturita da una decisione sfavorevole per la propria squadra. In conclusione, quella manata dietro e verso la nuca di Cuttica è stata intenzionalmente diretta a colpire ed idonea – nel momento del suo compimento – a cagionare un danno fisico: quindi una condotta violenta, secondo il consolidato criterio interpretativo dell’art. 31, comma a3) CGS. Stabilita l’ammissibilità della prova televisiva, si tratta di determinare l’entità della sanzione. Gli elementi negativi risultano dalla descrizione dell’episodio e dall’analisi già svolta, e quindi è superflua una loro ripetizione. E’ doveroso, peraltro, considerare anche i profili che attenuano la gravità del gesto, sia sul piano oggettivo che soggettivo. La considerazione più importante è che il colpo non è andato a segno, e quindi nessun contatto fisico si è realizzato, e di conseguenza nessun danno per l’Assistente. Questo dato diminuisce, di evidenza, l’entità del fatto, e si riflette sulla misura della pena. Poi, il gesto di Amelia risulta chiaramente dalle immagini come atto d’impeto, certo non premeditato ma frutto di una reazione rabbiosa ed immediata di fronte alla scelta (peraltro del tutto opportuna ed intelligente) dell’Assistente di sottrarsi al contatto così ravvicinato con il calciatore ed i suoi compagni. Appare, in conclusione, sanzione adeguata all’entità della condotta valutata in tutte le sue circostanze e modalità, una squalifica per tre giornate di gara. Ovviamente, le immagini televisive non possono essere poste a fondamento di una sanzione anche per il comportamento di Amelia successivo alla manata verso l’Assistente, poiché le parole ingiuriose ed il tentativo di inseguimento non costituiscono, in sé considerati, condotta violenta, in assenza di risultanze documentali degli Ufficiali di gara, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Amelia Marco (Soc. Livorno) la squalifica per tre giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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