LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DEL 21 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DEL 21 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) in danno del calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) al 42° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini evidenziano che, al 42° del secondo tempo, nella trequarti campo dell’Internazionale, il pallone era controllato da un calciatore dell’Internazionale. A distanza di molti metri, verso l’area di rigore, si trovavano affiancati Cordoba e Ibrahimovic. Il primo agganciava con un piede, bloccandolo, il piede dell’avversario. Ibrahimovic, da fermo, compiva una torsione del corpo all’indietro e, ruotando praticamente su se stesso, colpiva con il braccio sinistro allargato Cordoba tra mento e collo. Il calciatore dell’Internazionale cadeva all’indietro per terra. Il fatto non era rilevato dall’Arbitro il quale stava seguendo lo svolgimento dell’azione, ed aveva pertanto Cordoba e Ibrahimovic al di fuori del suo campo di visuale. Un calciatore dell’Internazionale richiamava l’attenzione del Direttore di gara, il quale interrompeva il gioco e si avvicinava a Cordoba, sempre a terra. Interveniva lo staff sanitario prestando assistenza al calciatore. Questi, rialzatosi, usciva dal terreno, e riprendeva subito dopo a giocare. Nei confronti di Ibrahimovic non venivano adottati provvedimenti disciplinari. L’episodio segnalato dal Procuratore Federale è estraneo all’azione di gioco: il gesto commesso dal calciatore della Juventus non era, infatti, in alcun modo funzionale alla partecipazione al gioco, poiché in quel momento il pallone era controllato da un calciatore dell’Internazionale, marcato da un avversario, e non era stato rilanciato verso la zona del campo ove si trovavano Ibrahimovic e Cordoba. Il fatto non è stato rilevato dal Direttore di gara, il quale era impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione. Come già evidenziato, le immagini dimostrano che l’Arbitro non poteva percepire il gesto di Ibrahimovic, in quanto avvenuto al di fuori del suo campo di visione in quel momento. Analogamente, le immagini non evidenziano una posizione degli altri Ufficiali di gara utile a rilevare il fatto. Il colpo inferto da Ibrahimovic all’avversario è definibile come violento, alla luce del consolidato parametro interpretativo dell’art. 31 comma a3) CGS. Si è trattato infatti di un gesto intenzionale, diretto contro un avversario ed idoneo a cagionargli un pregiudizio fisico. La volontarietà dell’atto è resa evidente dalla ripresa televisiva la quale documenta che il calciatore della Juventus compì il sopra descritto movimento di torsione del corpo proprio al fine di raggiungere con il braccio allargato l’avversario. L’oggettiva idoneità del gesto a cagionare un danno all’avversario risulta sia dal tipo di movimento compiuto da Ibrahimovic sia dalla zona del corpo di Cordoba che ne fu interessata. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’utilizzabilità della prova televisiva, quali determinati dal citato art. 31 comma a3) CGS. Sanzione adeguata alla gravità del gesto è, in conformità dei criteri applicativi costantemente utilizzati dagli Organi disciplinari in fattispecie analoghe, la squalifica per due giornate di gara, considerato, da un lato, che si è trattato di fatto estraneo all’azione in svolgimento, e dall’altro che il calciatore colpito non ha subito alcun pregiudizio concreto alla sua integrità fisica, tanto da poter immediatamente riprendere la gara e portarla a compimento, in modo del tutto regolare, sino al termine. P.Q.M. Delibera di infliggere al calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) la squalifica per due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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