LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. BOLOGNA – Soc. FIORENTINA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Dainelli Dario (Soc. Fiorentina) in
danno del calciatore Torrisi Stefano (Soc. Bologna) al 13° del primo tempo
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 13° del primo tempo, veniva battuto un calcio d’angolo
in favore della Fiorentina. Nell’area di rigore del Bologna si fronteggiavano numerosi
calciatori di entrambe le squadre, e tra di essi Dainelli e Torrisi, i quali erano posizionati
vicino al centro dell’area. Quando già il pallone, calciato da Miccoli, era stato respinto da
un difensore del Bologna in direzione della linea laterale del campo, Dainelli, che aveva
accanto a sé Torrisi (e i due calciatori si erano già negli istanti precedenti fisicamente
contrastati), colpiva quest’ultimo con la mano destra chiusa a pugno all’altezza della
bocca. Torrisi cadeva a terra per rialzarsi subito dopo, protestando vivacemente nei
confronti dell’avversario. L’Arbitro, posizionato all’interno dell’area di rigore, non
percepiva il gesto di Dainelli perché impegnato a seguire la traiettoria del pallone
respinto di testa dal difensore del Bologna fuori dell’area medesima. Il Direttore di gara,
avvedutosi della discussione accesasi in campo, si avvicinava a Torrisi e agli altri
calciatori, facendo così interrompere il diverbio in atto. Il giuoco riprendeva con una
rimessa laterale in favore della Fiorentina senza che venissero adottati provvedimenti
disciplinari a carico di Dainelli.
Il gesto di Dainelli è stato certamente estraneo all’azione in svolgimento. Come risulta
chiaramente dalle immagini, egli colpisce Torrisi dopo che un difensore del Bologna,
collocato parecchi metri oltre a lui, in prossimità del perimetro esterno dell’area di rigore,
ha già respinto di testa il pallone calciato dal corner. Quindi la condotta di Dainelli è stata
del tutto avulsa rispetto all’azione di giuoco in svolgimento, non avendo in quel
momento il calciatore della Fiorentina alcuna possibilità di ricevere il pallone, lanciato in
direzione esattamente opposta rispetto al punto nel quale Dainelli si trova.
Il fatto è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara. Le immagini evidenziano
chiaramente, ancora una volta, che l’Arbitro, pur presente all’interno dell’area di rigore e
dietro il punto nel quale si trovano Dainelli e Torrisi, non può percepire il gesto di
Dainelli, perché sta seguendo la traiettoria del pallone rilanciato verso l’esterno dell’area
di rigore. Quanto all’Assistente n. 2, posizionato nei pressi del corner, il suo campo di
visuale rispetto a Dainelli e Torrisi è coperto da altri calciatori di entrambe le squadre.
La condotta di Dainelli è definibile, senza alcun dubbio, come violenta. Egli colpisce
intenzionalmente l’avversario con la mano chiusa a pugno, all’altezza della bocca. Si
tratta quindi di gesto volontariamente indirizzato a ledere l’integrità fisica di un
avversario, ed idoneo a tale scopo, considerata la zona del corpo colpita.
La ripresa televisiva attesta senza incertezze la piena intenzionalità lesiva dell’atto
commesso dal Dainelli, che non aveva alcuna finalità e funzionalità di partecipazione al
giuoco.
Sanzione adeguata al fatto è, in conformità ai criteri applicativi costantemente utilizzati
(cfr da ultimo C.U. n. 300 del 12/4/2005, calciatore Cufrè) la squalifica per due giornate
di gara, considerata, da un lato, l’estraneità del gesto rispetto allo svolgimento
dell’azione e, dall’altro, la mancanza di concreti effetti lesivi in danno di Torrisi, il quale
ha potuto riprendere regolarmente il giuoco, senza necessità di ricorrere a cure mediche.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Dainelli Dario (Soc. Fiorentina) la squalifica per due
giornate effettive di gara, a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.