LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Grosso Fabio (Soc. Palermo) in danno del calciatore Motta Marco (Soc. Atalanta) al 9° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: il fatto segnalato dal Procuratore Federale non é suscettibile di valutazione ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS poiché la condotta del calciatore Grosso Fabio é stata rilevata da un Assistente il quale l’ha considerata non meritevole di alcun provvedimento disciplinare, secondo quanto risulta dal supplemento di rapporto del medesimo Ufficiale di gara, acquisito dall’Arbitro su richiesta di questo Giudice Sportivo. Non sussiste pertanto il requisito preliminare per l’utilizzabilità della prova televisiva e cioé l’essere sfuggito l’episodio al controllo di uno degli Ufficiali di gara. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Grosso Fabio (Soc. Palermo) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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