LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. ROMA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. ROMA
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Diana Aimo (Soc. Sampdoria) in danno
del calciatore Cufré Leandro Damian (Soc. Roma) al 2° del secondo tempo
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 2° del secondo tempo, il calciatore Diana, camminando,
si avvicina a Cufrè che è posizionato di fronte a lui. Diana, dopo aver sollevato
leggermente il braccio, distende la mano destra con il dito indice puntato verso il volto
dell’avversario, in direzione degli occhi. Per effetto di questo movimento, Diana colpisce
con il dito l’avversario tra naso e occhio sinistro; Cufrè, istintivamente chiude gli occhi e
ruota leggermente la testa. L’episodio non ha seguito ulteriore.
Dalle immagini stesse non risulta in alcun modo la posizione dell’Arbitro e degli altri
Ufficiali di gara. Non viene adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
calciatore della Sampdoria.
L’episodio è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, come risulta dal supplemento
di rapporto inviato dall’Arbitro a richiesta di questo Giudice Sportivo.
Il fatto deve definirsi estraneo all’azione di giuoco.
L’esame della ripresa televisiva integrale, nel corso della quale sono stati trasmessi i
fotogrammi relativi all’episodio sopra descritto, consente di stabilire che il fatto è
avvenuto dopo che l’Arbitro aveva interrotto il giuoco: infatti, il pallone era stato calciato
fuori dal terreno, poiché era rimasto a terra un calciatore della Sampdoria, a seguito di un
contrasto di giuoco.
Risulta quindi che Diana compie il gesto sopra descritto quando la partita non è ancora
ripresa (e tra l’altro, prima che ciò avvenga, la Roma effettua anche una sostituzione). Le
immagini documentano, inequivocabilmente che la condotta del calciatore della
Sampdoria è, comunque, del tutto avulsa da un contesto di partecipazione al giuoco.
La condotta di Diana rientra nella definizione di atto violento, ai sensi dell’art. 31
comma a3) CGS.
Recentemente è stato ribadito dagli Organi disciplinari che in tale nozione rientrano tutti
gli atti idonei a cagionare intenzionalmente un pregiudizio fisico ad altra persona, anche
quando la condotta sia rimasta a livello di tentativo, e non sia stata concretamente portata
a compimento (cfr C.U. n. 289 del 31/3/05 Commissione Disciplinare e C.U. n. 285 del
29/3/05 Giudice Sportivo calciatore Amelia).
Nel caso di specie non vi è dubbio che Diana compie intenzionalmente con l’indice
puntato un movimento finalizzato a raggiungere con il dito un occhio dell’avversario.
Si tratta quindi di un gesto oggettivamente idoneo a provocare un danno, considerata la
particolare delicatezza della zona del viso verso la quale il dito di Diana era orientato.
Altrettanto evidente è la volontarietà del gesto, al quale è estranea una qualsivoglia
funzionalità rispetto al giuoco.
La circostanza che, in concreto, il dito di Diana non abbia raggiunto l’occhio
dell’avversario, non esclude la punibilità del fatto, in considerazione di quanto
sottolineato poc’anzi in ordine alla rilevanza disciplinare anche di condotte che si siano
concretizzate in un tentativo, non portato a compimento.
Quest’ultimo dato incide, invece, sotto il profilo dell’entità della sanzione, dovendosi
ovviamente tener conto della circostanza che il gesto non ha avuto una realizzazione
lesiva, sì che il calciatore della Roma non ha subito danni fisici di sorta ed ha ripreso
nell’immediatezza la sua partecipazione alla gara.
Appare quindi sanzione adeguata alla concreta entità del fatto la squalifica per una
giornata di gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Diana Aimo (Soc. Sampdoria) la squalifica per una
giornata effettiva di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.