LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. ROMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SAMPDORIA – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Diana Aimo (Soc. Sampdoria) in danno del calciatore Cufré Leandro Damian (Soc. Roma) al 2° del secondo tempo acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 2° del secondo tempo, il calciatore Diana, camminando, si avvicina a Cufrè che è posizionato di fronte a lui. Diana, dopo aver sollevato leggermente il braccio, distende la mano destra con il dito indice puntato verso il volto dell’avversario, in direzione degli occhi. Per effetto di questo movimento, Diana colpisce con il dito l’avversario tra naso e occhio sinistro; Cufrè, istintivamente chiude gli occhi e ruota leggermente la testa. L’episodio non ha seguito ulteriore. Dalle immagini stesse non risulta in alcun modo la posizione dell’Arbitro e degli altri Ufficiali di gara. Non viene adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore della Sampdoria. L’episodio è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, come risulta dal supplemento di rapporto inviato dall’Arbitro a richiesta di questo Giudice Sportivo. Il fatto deve definirsi estraneo all’azione di giuoco. L’esame della ripresa televisiva integrale, nel corso della quale sono stati trasmessi i fotogrammi relativi all’episodio sopra descritto, consente di stabilire che il fatto è avvenuto dopo che l’Arbitro aveva interrotto il giuoco: infatti, il pallone era stato calciato fuori dal terreno, poiché era rimasto a terra un calciatore della Sampdoria, a seguito di un contrasto di giuoco. Risulta quindi che Diana compie il gesto sopra descritto quando la partita non è ancora ripresa (e tra l’altro, prima che ciò avvenga, la Roma effettua anche una sostituzione). Le immagini documentano, inequivocabilmente che la condotta del calciatore della Sampdoria è, comunque, del tutto avulsa da un contesto di partecipazione al giuoco. La condotta di Diana rientra nella definizione di atto violento, ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. Recentemente è stato ribadito dagli Organi disciplinari che in tale nozione rientrano tutti gli atti idonei a cagionare intenzionalmente un pregiudizio fisico ad altra persona, anche quando la condotta sia rimasta a livello di tentativo, e non sia stata concretamente portata a compimento (cfr C.U. n. 289 del 31/3/05 Commissione Disciplinare e C.U. n. 285 del 29/3/05 Giudice Sportivo calciatore Amelia). Nel caso di specie non vi è dubbio che Diana compie intenzionalmente con l’indice puntato un movimento finalizzato a raggiungere con il dito un occhio dell’avversario. Si tratta quindi di un gesto oggettivamente idoneo a provocare un danno, considerata la particolare delicatezza della zona del viso verso la quale il dito di Diana era orientato. Altrettanto evidente è la volontarietà del gesto, al quale è estranea una qualsivoglia funzionalità rispetto al giuoco. La circostanza che, in concreto, il dito di Diana non abbia raggiunto l’occhio dell’avversario, non esclude la punibilità del fatto, in considerazione di quanto sottolineato poc’anzi in ordine alla rilevanza disciplinare anche di condotte che si siano concretizzate in un tentativo, non portato a compimento. Quest’ultimo dato incide, invece, sotto il profilo dell’entità della sanzione, dovendosi ovviamente tener conto della circostanza che il gesto non ha avuto una realizzazione lesiva, sì che il calciatore della Roma non ha subito danni fisici di sorta ed ha ripreso nell’immediatezza la sua partecipazione alla gara. Appare quindi sanzione adeguata alla concreta entità del fatto la squalifica per una giornata di gara. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Diana Aimo (Soc. Sampdoria) la squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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