LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 318 DEL 26 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, rilevato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che, al 40° del primo tempo, nel settore occupato dai sostenitori della Juventus, veniva esposto uno striscione, diviso in tre parti, con la scritta “25 aprile” “festa dei traditori” “dell’Italia”: l’esposizione durava all’incirca per tre minuti, dopo di che lo striscione era spontaneamente rimosso dagli stessi sostenitori; osserva: si tratta di episodio di particolare gravità, sotto molteplici profili. In primo luogo, l’esposizione di un messaggio di tal fatta costituisce delitto punito dal codice penale, in quanto rappresenta vilipendio della Repubblica Italiana e delle Forze di liberazione. In secondo luogo, l’ostentazione di simile scritta all’interno di uno stadio affollato determina di per sé fattore di negativa interferenza sulle condizioni di ordine pubblico necessarie per il regolare svolgimento della gara. In terzo luogo, le modalità di confezione dello striscione dimostrano una preordinata organizzazione finalizzata anche ad eludere i preventivi controlli della Polizia. Ai sensi dell’art. 62 comma 2 bis NOIF, il fatto sopra descritto comporta responsabilità oggettiva della Società della quale sono sostenitori i soggetti responsabili della condotta in esame. Ai fini della determinazione della conseguente sanzione occorre, peraltro, considerare due elementi che attenuano la responsabilità oggettiva della Soc. Juventus. Innanzitutto, va valutato il fatto che si è trattato di gara disputata in trasferta. Ciò significa che la Juventus non aveva concreta possibilità di adottare specifiche iniziative di prevenzione per evitare una simile condotta né azioni successive all’esibizione dello striscione per farlo rimuovere. In secondo luogo, la Soc. Juventus non ha ricevuto nel corso della presente stagione sportiva alcuna sanzione disciplinare per analoghe condotte ad opera dei propri sostenitori: l’incensuratezza della Società va quindi valutata in senso positivo. Appare in conclusione sanzione adeguata, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 20.000,00. A tale sanzione va aggiunta ulteriore ammenda di € 4.000,00 per aver i sostenitori della Juventus acceso bengala, nel settore da loro stessi occupato, prima dell’inizio della gara e del secondo tempo, nonché al 40° del secondo tempo, e per aver risposto al lancio di bottigliette in plastica, parzialmente piene d’acqua, da parte dei sostenitori avversari con analoghi lanci protratti per alcuni minuti, al 40° del secondo tempo. Tale ulteriore ammenda viene determinata considerando, da un lato, la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta e, dall’altro, la recidiva della Società per analoghi precedenti episodi. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Juventus l’ammenda di € 24.000,00.
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