LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 29 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 29 aprile 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo
visto il supplemento di rapporto fornito dall’Arbitro, il quale ha attestato di aver, per
errore materiale, riportato sul referto di gara quale calciatore ammonito Migliaccio Giulio
(Soc. Atalanta) anziché Mingazzini Nicola (Soc. Atalanta) per comportamento
scorretto nei confronti di un avversario;
P.Q.M.
dispone di infliggere l’ammonizione (Quinta sanzione) al calciatore Mingazzini Nicola
(Soc. Atalanta) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, revocando
contestualmente l’ammonizione (Nona sanzione) al calciatore Migliaccio Giulio (Soc.
Atalanta)