LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 29 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 323 DEL 29 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. ATALANTA – Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo visto il supplemento di rapporto fornito dall’Arbitro, il quale ha attestato di aver, per errore materiale, riportato sul referto di gara quale calciatore ammonito Migliaccio Giulio (Soc. Atalanta) anziché Mingazzini Nicola (Soc. Atalanta) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; P.Q.M. dispone di infliggere l’ammonizione (Quinta sanzione) al calciatore Mingazzini Nicola (Soc. Atalanta) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, revocando contestualmente l’ammonizione (Nona sanzione) al calciatore Migliaccio Giulio (Soc. Atalanta)
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