LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DEL 3 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. PALERMO – Soc. CHIEVO VERONA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 326 DEL 3 maggio 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. PALERMO – Soc. CHIEVO VERONA
Il Giudice Sportivo;
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione ex art. 31 coma a3) CGS del Procuratore
Federale in ordine alla condotta del calciatore Grosso Fabio (Soc. Palermo) nei
confronti del calciatore Semioli Franco (Soc. Chievo Verona) al 36° del secondo
tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 36° del secondo tempo, il calciatore Semioli, ricevuto il
pallone da un compagno in azione di attacco verso l’area avversaria, veniva affrontato
da Grosso. Semioli passava il pallone verso un compagno, proseguendo la sua corsa
verso l’area di rigore, con evidente intenzione di smarcarsi per poter ricevere
nuovamente il pallone. Nella circostanza Grosso allungava un braccio verso di lui,
toccandolo sulla spalla per interrompere la corsa di Semioli. Il calciatore del Chievo, che
aveva ricevuto il pallone da Semioli, veniva a sua volta fronteggiato in modo irregolare
da un avversario e l’Arbitro interrompeva il giuoco per fischiare la relativa punizione.
Tutto lo svolgimento dell’azione avveniva sotto il controllo dell’Arbitro. Non venivano
adottati provvedimenti disciplinari di sorta nei confronti di Grosso.
Non sussiste alcuno dei presupposti previsti dall’art. 31 comma a3) CGS per
l’utilizzazione della prova televisiva.
L’episodio è avvenuto in un contesto di giuoco costantemente controllato dal
direttore di gara.
Il gesto di Grosso non può in alcun modo essere definito come estraneo all’azione in
svolgimento, poiché è finalizzato, pur nella sua scorrettezza, proprio ad ostacolare
l’ulteriore partecipazione al giuoco da parte di Semioli.
L’atto compiuto dal calciatore del Palermo non può essere definito come violento, date
le sue modalità concrete, l’evidente inidoneità a cagionare pregiudizio fisico in danno
dell’avversario, la mancanza di una volontà aggressiva rispetto all’avversario medesimo.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Grosso
Fabio (Soc. Palermo) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.