LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DEL 3 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. MODENA del 23 aprile 2005

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DEL 3 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. MODENA del 23 aprile 2005 Il Giudice Sportivo; rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal successivo supplemento che: sostenitori della Triestina esponevano, dal 20° al 32° del primo tempo, uno striscione di rilevanti dimensioni contenente la frase “25 aprile: lutto nazionale”; lo striscione veniva rimosso dagli stessi sostenitori, senza l’intervento delle Forze dell’ordine; osservato che: la frase sopra menzionata esprime un’oggettiva valenza offensiva rispetto alla celebrazione della festa della Liberazione e delle Forze della Resistenza; la valutazione del fatto deve peraltro tenere conto della specifica realtà storica di Trieste ove nel periodo immediatamente successivo al 25 aprile 1945 vennero compiuti eccidi di inermi cittadini da parte delle Forze partigiane titoiste, sì da rendere comprensibile che la data del 25 aprile sia vissuta dalla popolazione triestina come periodo che evoca ricordi drammaticamente luttuosi; considerato che tale elemento attenua, pur senza annullarlo, il significato offensivo di quello striscione, che non contiene, inoltre, parole direttamente insultanti nei confronti delle Forze italiane della Resistenza; valutata anche, come ulteriore circostanza attenuante, l’iniziativa immediatamente assunta dai dirigenti della società al fine di far rimuovere lo striscione, secondo quanto risulta da documentazione inviata dalla Società medesima; rilevato che sostenitori della Triestina hanno successivamente esposto, dal 28° al 41° del secondo tempo, uno striscione offensivo nei confronti dei sostenitori avversari. P.Q.M. delibera di infliggere per tutti i fatti sopra descritti alla Soc. Triestina, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 5000,00, valutata anche la recidiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it