LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 344 DEL 17 maggio2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. PERUGIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 344 DEL 17 maggio2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. VERONA – Soc. PERUGIA
Il Giudice Sportivo;
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che i
sostenitori del Verona intonavano, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da
inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore
avversario, ogni volta che questi giocava il pallone;
considerata la recidiva specifica e reiterata della Soc. Verona per analoghe condotte dei
propri sostenitori, già sanzionate in ben quattro occasioni nel corso della presente
stagione sportiva (tre gare casalinghe ed una in trasferta);
considerato che l’episodio in esame integra, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista
dall’art. 10, comma 5, 2 alinea, ult. parte CGS, valutata sia la particolare gravità del fatto
(cori razzisti intonati durante tutta la gara, in occasione di ogni intervento del calciatore
avversario) sia la recidiva specifica;
considerato che i supplementi di rapporto richiesti dal Giudice Sportivo, sia del Quarto
Ufficiale sia del collaboratore dell’Ufficio Indagini, riferiscono che non si verificò alcuna
reazione di dissociazione rispetto a tali manifestazioni di razzismo da parte degli altri
tifosi del Verona;
valutate doverosamente come circostanza attenuante della responsabilità oggettiva le
documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione delle condotte razziste da
parte di propri sostenitori;
ritenuta conclusivamente quale sanzione adeguata alla gravità del fatto, considerato in
tutte le sue circostanze costitutive, l’obbligo di disputare una gara di campionato a porte
chiuse;
P.Q.M.
delibera di imporre alla Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, l’obbligo di
disputare una giornata di gara a porte chiuse.