LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 344 DEL 17 maggio2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. PERUGIA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 344 DEL 17 maggio2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. PERUGIA Il Giudice Sportivo; rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che i sostenitori del Verona intonavano, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi giocava il pallone; considerata la recidiva specifica e reiterata della Soc. Verona per analoghe condotte dei propri sostenitori, già sanzionate in ben quattro occasioni nel corso della presente stagione sportiva (tre gare casalinghe ed una in trasferta); considerato che l’episodio in esame integra, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista dall’art. 10, comma 5, 2 alinea, ult. parte CGS, valutata sia la particolare gravità del fatto (cori razzisti intonati durante tutta la gara, in occasione di ogni intervento del calciatore avversario) sia la recidiva specifica; considerato che i supplementi di rapporto richiesti dal Giudice Sportivo, sia del Quarto Ufficiale sia del collaboratore dell’Ufficio Indagini, riferiscono che non si verificò alcuna reazione di dissociazione rispetto a tali manifestazioni di razzismo da parte degli altri tifosi del Verona; valutate doverosamente come circostanza attenuante della responsabilità oggettiva le documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori; ritenuta conclusivamente quale sanzione adeguata alla gravità del fatto, considerato in tutte le sue circostanze costitutive, l’obbligo di disputare una gara di campionato a porte chiuse; P.Q.M. delibera di imporre alla Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse.
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