LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 22 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 settembre 2004 – Terza giornata andata Gara Soc. CESENA – Soc. BARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 22 settembre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 21 settembre 2004 - Terza giornata andata
Gara Soc. CESENA – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo
rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
al 14° del secondo tempo i sostenitori del Bari, collocati in una curva, lanciavano un
fumogeno che cadeva ancora acceso nell’area del portiere avversario, Indiveri Giovanni
(Soc. Cesena) il quale lo toglieva collocandolo dietro la porta;
pochi minuti dopo, al 22° , gli stessi sostenitori lanciavano un petardo che esplodeva con
fragore nelle immediate vicinanze dell’Indiveri. Questi, dopo essersi portato le mani al
capo, si accasciava stordito. Lo staff sanitario prestava immediatamente soccorso, che si
protraeva per circa cinque minuti, senza che il calciatore potesse recuperare una
condizione idonea a proseguire la partita. Egli veniva trasportato in barella negli
spogliatoi e di qui accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.
Osserva:
l’episodio avvenuto, al 22° del secondo tempo, rientra nella fattispecie prevista dall’art.
12 , 1° comma, seconda parte C.G.S. Infatti l’esplosione del grosso petardo ha provocato
un’alterazione al potenziale atletico del Cesena, che ha dovuto sostituire il portiere
titolare con quello di riserva per un prolungato periodo del secondo tempo.
Si è trattato di un fatto di significativa entità, considerato che le cure prestate al calciatore
nell’immediatezza non hanno sortito esito positivo, tanto da costringere l’Indiveri ad
abbandonare il terreno ed essere successivamente trasportato in ospedale per più specifici
accertamenti clinici.
Il fatto è ulteriormente connotato da un elemento di gravità, visto che pochi minuti prima
gli stessi sostenitori si erano già resi responsabili del lancio di un fumogeno acceso
sempre nell’area di rigore del portiere del Cesena.
Appare quindi adeguata, per il fatto commesso, al 22° del secondo tempo, la
penalizzazione di un punto in classifica , a titolo di responsabilità oggettiva, a carico
della Soc. Bari: sanzione che costituisce il livello punitivo minimo previsto dal citato art.
12 C.G.S. Tale determinazione della pena tiene anche conto, da una parte, dell’attenuante
per la Soc. Bari costituita dalla circostanza della gara disputata in trasferta e, dall’altra
parte dell’aggravante rappresentata dalla recidiva per lancio di fumogeni ad opera dei
propri sostenitori.
Le considerazioni prima svolte valgono ad escludere che il fatto in esame possa essere
definito di particolare tenuità, tale da comportare una sanzione diversa dalla
penalizzazione sopra indicata.
Va sottolineato, infatti, in primo luogo, che l’Indiveri ebbe a subire a causa della
fragorosa esplosione un concreto pregiudizio fisico, nel contesto di una condotta dei
tifosi del Bari che, per le sue modalità, poteva cagionare conseguenze anche più gravi. In
secondo luogo, il Cesena si vide privato della presenza del portiere titolare per un lungo
arco di tempo nella seconda frazione di gara.
Quanto al lancio del fumogeno, al 14° del secondo tempo, sanzione adeguata risulta
l’ammenda di € 2.000,00, valutata anche a questo specifico proposito, da un lato la
circostanza attenuante della gara disputata in trasferta e, dall’altro, la recidiva specifica
della Società a titolo di responsabilità oggettiva per analoghi comportamenti dei suoi
sostenitori.
P.Q.M.
delibera di:
infliggere alla Soc. Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, la penalizzazione di un
punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00.
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