LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 22 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 settembre 2004 – Terza giornata andata Gara Soc. CESENA – Soc. BARI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 22 settembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 21 settembre 2004 - Terza giornata andata Gara Soc. CESENA – Soc. BARI Il Giudice Sportivo rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che: al 14° del secondo tempo i sostenitori del Bari, collocati in una curva, lanciavano un fumogeno che cadeva ancora acceso nell’area del portiere avversario, Indiveri Giovanni (Soc. Cesena) il quale lo toglieva collocandolo dietro la porta; pochi minuti dopo, al 22° , gli stessi sostenitori lanciavano un petardo che esplodeva con fragore nelle immediate vicinanze dell’Indiveri. Questi, dopo essersi portato le mani al capo, si accasciava stordito. Lo staff sanitario prestava immediatamente soccorso, che si protraeva per circa cinque minuti, senza che il calciatore potesse recuperare una condizione idonea a proseguire la partita. Egli veniva trasportato in barella negli spogliatoi e di qui accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti. Osserva: l’episodio avvenuto, al 22° del secondo tempo, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 12 , 1° comma, seconda parte C.G.S. Infatti l’esplosione del grosso petardo ha provocato un’alterazione al potenziale atletico del Cesena, che ha dovuto sostituire il portiere titolare con quello di riserva per un prolungato periodo del secondo tempo. Si è trattato di un fatto di significativa entità, considerato che le cure prestate al calciatore nell’immediatezza non hanno sortito esito positivo, tanto da costringere l’Indiveri ad abbandonare il terreno ed essere successivamente trasportato in ospedale per più specifici accertamenti clinici. Il fatto è ulteriormente connotato da un elemento di gravità, visto che pochi minuti prima gli stessi sostenitori si erano già resi responsabili del lancio di un fumogeno acceso sempre nell’area di rigore del portiere del Cesena. Appare quindi adeguata, per il fatto commesso, al 22° del secondo tempo, la penalizzazione di un punto in classifica , a titolo di responsabilità oggettiva, a carico della Soc. Bari: sanzione che costituisce il livello punitivo minimo previsto dal citato art. 12 C.G.S. Tale determinazione della pena tiene anche conto, da una parte, dell’attenuante per la Soc. Bari costituita dalla circostanza della gara disputata in trasferta e, dall’altra parte dell’aggravante rappresentata dalla recidiva per lancio di fumogeni ad opera dei propri sostenitori. Le considerazioni prima svolte valgono ad escludere che il fatto in esame possa essere definito di particolare tenuità, tale da comportare una sanzione diversa dalla penalizzazione sopra indicata. Va sottolineato, infatti, in primo luogo, che l’Indiveri ebbe a subire a causa della fragorosa esplosione un concreto pregiudizio fisico, nel contesto di una condotta dei tifosi del Bari che, per le sue modalità, poteva cagionare conseguenze anche più gravi. In secondo luogo, il Cesena si vide privato della presenza del portiere titolare per un lungo arco di tempo nella seconda frazione di gara. Quanto al lancio del fumogeno, al 14° del secondo tempo, sanzione adeguata risulta l’ammenda di € 2.000,00, valutata anche a questo specifico proposito, da un lato la circostanza attenuante della gara disputata in trasferta e, dall’altro, la recidiva specifica della Società a titolo di responsabilità oggettiva per analoghi comportamenti dei suoi sostenitori. P.Q.M. delibera di: infliggere alla Soc. Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 2.000,00.
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