LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12 ottobre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Soc. UDINESE – Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 12 ottobre 2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Soc. UDINESE – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta segnalazione ex art. 31 comma A3) CGS da parte della Procura Federale in
ordine al comportamento del calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) nei
confronti del calciatore Cribari Emilson (Soc. Udinese), al 39° del primo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 39° del primo tempo, dopo la concessione di un calcio
di punizione in favore della Juventus, numerosi giocatori delle due squadre si
collocavano nell’area di rigore dell’Udinese in attesa della battuta. Prima che il calcio di
punizione venisse effettuato, Ibrahimovic, strettamente marcato da Cribari, urtava con la
propria fronte l’avversario sul viso. Cribari nell’immediatezza non manifestava alcuna
reazione; poi crollava a terra.
La sequenza filmata evidenzia, del pari, la posizione dell’Arbitro durante tutto lo
svolgimento della vicenda. Egli era situato in un punto tale da poter seguire quanto
avveniva nell’area di rigore dell’Udinese: al momento del gesto di Ibrahimovic il
Direttore di gara aveva lo sguardo proprio rivolto verso la zona ove si trovavano i
calciatori dell’Udinese e della Juventus, tant’è che interveniva immediatamente,
sospendendo con un fischio l’esecuzione del calcio di punizione ed avvicinandosi ad
Ibrahimovic e a Cribari, per invitarli con univoci gesti ad una condotta più corretta.
L’Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari di sorta e faceva riprendere il giuoco
con il calcio di punizione già assegnato.
Il Direttore di gara, nel suo supplemento, ha testualmente confermato:
“di aver tenuto sotto controllo l’azione e di aver valutato non meritevole di sanzione
tale episodio. Mi avvicinavo ad entrambi i calciatori per invitarli a tenere un
comportamento più consono allo spirito del giuoco”.
Risulta evidente la non utilizzabilità della prova televisiva nella presente circostanza.
Già le immagini dimostravano – come sopra esposto – che l’Arbitro aveva seguito tutto
lo svolgimento dei fatti, avvedendosi nell’immediatezza del contrasto tra Ibrahimovic e
Cribari, da lui ritenuto meritevole di un richiamo verbale ai due calciatori, ma non di
altre sanzioni disciplinari.
Quindi proprio le immagini televisive dimostravano a priori la non applicabilità dell’art.
31 comma A3) CGS, poiché il fatto oggetto della segnalazione era stato percepito e
valutato dall’Arbitro sul campo.
Tale circostanza è stata confermata in modo inequivoco dal Direttore di gara nel
supplemento da lui inviato a questo Giudice Sportivo.
L’insussistenza del requisito preliminare, posto dall’art. 31 CGS a condizione per
l’utilizzo della prova televisiva, esime da ogni altra considerazione sulla sussistenza o
meno degli altri presupposti normativi.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore
Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) a seguito della segnalazione della Procura
Federale.