LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/6/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. Parma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e
4 comma 3 C.G.S.;
Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla
stampa del 16/6/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 16 giugno 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il sig. Guido Angiolini, Presidente del Parma per violazione degli artt. 3,
comma 1, 1, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nell’ambito di
dichiarazioni rese e pubblicate in quella stessa data da vari organi di informazione (“Il
Corriere dello Sport-Stadio”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Tempo”, “L’Unità”) nonché da
emittenti televisive (“Televideo RAI”) giudizi lesivi della reputazione di persone ed
organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva.
Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Parma ai sensi dell’art. 2 comma 4
del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Alla riunione odierna è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna dell’Angiolini alla sanzione
della inibizione per mesi tre e dell’ammenda di € 10.000,00, nonché la condanna della Soc.
Parma alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00.
E’ comparso altresì il deferito Angiolini e il difensore della Soc. Parma (giusta delega
verbalmente rilasciatagli in udienza). L’Angiolini, nell’ammettere di avere effettivamente
reso le dichiarazioni oggetto del deferimento, ne ha peraltro esclusa ogni finalità diffamatoria
o comunque offensiva, affermando cioè che esse sono scaturite dalla “sensazione” che la
Soc. Parma sia stata considerata nell’ambito calcistico come un “corpo estraneo” e che
comunque esse miravano a tutelarne gli interessi anche rispetto alla posizione dei creditori
fallimentari.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni
dell’Angiolini, rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito ed in relazione alla gara
Parma–Bologna del 14/06/2005 siano senz’altro censurabili, in quanto lesive della
reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché del tutto contrarie
ai principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni
rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Ritiene infatti la Commissione di ribadire il proprio costante indirizzo interpretativo secondo
cui il diritto di critica si concretizza fisiologicamente nell’espressione di un giudizio, di una
opinione che – in quanto tali – possono bensì non essere connotati da una rigorosa obiettività,
proprio perché implicano la valutazione di un fatto che - per sua natura – è fondata su
un’interpretazione soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in
quanto esso trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto
delle persone - con la conseguenza che non risultano ammissibili attacchi gratuiti ed
immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non
collegati al fatto cui ci si riferisce – nonché nella esigenza (che è coessenziale all’attività di
ogni comunità organizzata in Ordinamento) di assicurare il corretto esercizio del ruolo di
controllo e di garanzia a cui la critica stessa deve essere finalizzata quando si indirizza nei
confronti di Enti, Associazioni ed Istituzioni in genere, pubbliche o private siano.
Al riguardo, dunque, l’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare
che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche
di natura tecnica sull’operato di altri tesserati (ed in particolare dell’arbitro e dei suoi
assistenti), dall’altro tali apprezzamenti devono essere manifestati con modalità espressive
equilibrate, responsabili e non offensive. Orbene, nel caso in questione le espressioni
utilizzate dall’Angiolini, tenuto conto del loro contenuto letterale e globalmente valutate,
anche nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si
risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art 3
comma 1 C.G.S, ed anzi mettono esplicitamente in dubbio l’imparzialità stessa nella gestione
del Campionato e nella direzione delle gare.
Si osserva cioè che frasi quali: “Quello che ha vissuto il Parma quest’anno mi fa pensare un
po’ a un omicidio bianco. Forse il Parma FC è stato visto come un oggetto estraneo. Forse
non aveva troppi amici nel Palazzo”; “Sicuramente se il cammino è stato impervio non è
stato solo per demeriti suoi...Ci sono tanti modi per fare degli omicidi: qualcuno li fa con i
guanti bianchi. Quello che ha vissuto il Parma quest’anno mi fa pensare un po’ a un
omicidio bianco. Sarà così anche a Bologna? Non so. Non posso indovinare il futuro”,
intese nella loro oggettività semantica e nel loro complessivo articolarsi – tanto sibillino nei
riferimenti soggettivi quanto inequivoco nell’insinuare l’esistenza di trame e “complotti”
orditi dal “Palazzo” ai danni della società di appartenenza - finiscono con l’esorbitare
dall’ambito di operatività della scriminante, risolvendosi in una lucida e “mirata” forma di
denigrazione dell’operato delle strutture Federali. Tali modalità espressive non possono
dunque essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica, anzi ne
sono l’esatto contrario, proprio perché – evocando concetti di chiara pertinenza a fatti
delittuosi, quale appunto quello di “omicidio bianco” – finiscono con il prospettare la
sussistenza di un preordinato disegno volto a danneggiare la posizione della società da lui
presieduta. Del resto, anche gli stati d’animo di palese amarezza conseguenti a decisioni
arbitrali ritenute ingiuste o pregiudizievoli non possono giustificare accuse, insinuazioni e
sospetti comunque offensivi, denigratori e dispregiativi, che - ancor più siccome indirizzati
“nel mucchio”, in termini così generali da risultare volti a ricomprendervi l’intero ambito di
riferimento Federale e, nel contempo, miratamente finalizzati a rappresentare la propria
Società sportiva quale “vittima sacrificale” di dolose macchinazioni (addirittura evocando la
fattispecie di “omicidio bianco”) – presentano un inaccettabile grado di disvalore
antiregolamentare, anche in considerazione del gratuito quanto irresponsabile impatto di
delegittimazione della struttura Federale stessa che tali affermazioni determinano nella
opinione pubblica.
La gravità delle dichiarazioni induce pertanto ad affermare la responsabilità dell’Angiolini in
relazione all’addebito contestatogli, cui consegue quella della società di appartenenza ex art.
2, comma 4, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta.
Sanzioni eque – anche in considerazione del ruolo apicale dell’Angiolini in ambito societario
- risultano dunque quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere ad Angiolini Guido la sanzione della
inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a
rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi tre e dell’ammenda di €.
5.000,00, alla Soc. Parma la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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