LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Abaubacar BARA violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 7 luglio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Abaubacar BARA violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Il procedimento
Con provvedimento del 13/6/05 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Bara
Abaubacar, calciatore giovane di serie tesserato con la società Cesena, per rispondere della
violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, nel corso della stagione sportiva
2004/2005, abbandonato gli allenamenti senza il necessario nulla osta della società,
trasferendosi in Giulianova.
Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti la società Cesena faceva
pervenire una memoria difensiva nell’interesse del calciatore deferito rilevando come il
comportamento del medesimo avesse trovato causa in problemi di natura familiare e socioculturale
e non fosse pertanto meritevole di sanzione disciplinare. Chiedeva pertanto la Soc.
Cesena che il proprio tesserato, in principalità, fosse prosciolto da ogni addebito, in
subordine, fosse ritenuto meritevole di una sanzione minima.
All’odierna riunione è comparso il Sostituto Procuratore Federale che ha chiesto la squalifica
del calciatore del 31 dicembre 2005. E’ comparso altresì il difensore del deferito il quale,
richiamando la propria memoria, si è rimesso alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
Sulla base delle risultanze della relazione dell’Ufficio Indagini e dei chiarimenti contenuti
nella memoria difensiva della soc. Cesena i fatti oggetto del presente deferimento possono
essere ricostruiti nei termini seguenti: a) in data 30/9/04 la soc. Cesena provvedeva a
tesserare l’Abaubacar (nato in Burkina Faso il 25/2/90) come calciatore “giovane di serie”
comunitario; b) nei due anni precedenti il giovane – giunto in Italia (a Napoli) nel 2000
assieme ai genitori e cinque fratelli - era stato tesserato per la società Giulianova con
cartellino rosa, disputando due campionati (2002/03 e 2003/04) nel settore giovanile di detta
Società; c) durante questo periodo egli si era legato affettivamente al signor Giuseppe Pica,
responsabile del settore giovanile del Giulianova, che si era preoccupato di fargli conseguire
il diploma di scuola media; d) il passaggio di Abaubacar al Cesena era avvenuto in
conseguenza del trasferimento della sua famiglia a Forlì; e) fino al gennaio 2005 il giovane
aveva prestato regolare attività agonistica nella società cesenate, disputando anche alcune
partite del campionato “giovanissimi nazionali”, ed aveva frequentato la Scuola Alberghiera
di Forlimpopoli; f) successivamente il giovane aveva cominciato a disertare gli allenamenti e
non rispondere alla convocazioni e, d’accordo con i genitori, aveva fatto ritorno a Giulianova
andando a vivere a casa del Pica (o di un parente di questi), che avrebbe manifestato
l’intenzionato di ottenerne l’affidamento.
Questi essendo i fatti, non pare alla Commissione che vi siano i presupposti per irrogare
sanzioni disciplinari nei confronti del giovanissimo deferito. Se è vero che la mancata
risposta alle convocazioni della società Cesena per la quale egli era tesserato (nella stagione
2004/05) integrerebbe, dal punto di vista oggettivo, la violazione contestata, è anche vero che
il comportamento del minore non è stato frutto di una scelta libera e responsabile, attesi i
molteplici fattori di natura affettiva e socio-culturale che hanno caratterizzato la vicenda: a)
la precarietà economica e la difficoltà di inserimento sociale di un nucleo familiare di 8
persone proveniente dal Burkina Faso; b) il profondo legame affettivo instauratosi tra il
giovane ed il Pica, responsabile del settore giovanile del Giulianova, legame non allentatosi
neppure dopo il trasferimento di Abaubacar da Giulianova a Cesena; c) le difficoltà di
ambientamento (in campo sia scolastico che sportivo) trovate dal giovane dopo il
trasferimento a Forlì ed il tesseramento con il Cesena, difficoltà riconosciute dagli stessi
dirigenti della società romagnola (sul punto il direttore sportivo del Giulianova, Fabio Lupo,
ha riferito che a fine 2004 il responsabile del settore giovanile del Cesena, Antonio Genzano,
gli aveva comunicato che, visto il comportamento indisciplinato del ragazzo, aveva deciso,
d’accordo con i genitori, di lasciarlo tornare a Giuilanova; a gennaio 2005 però il segretario
del Cesena, Gabriele Valentini, si era opposto a tale risoluzione ed aveva stabilito che
Abaubacar non si sarebbe mosso da Cesena); d) l’incapacità od impossibilità per i genitori di
fungere da guida sicura e responsabile per il ragazzo, tanto che parrebbe che gli stessi non si
siano opposti al progetto del Pica di ottenerne l’affidamento; e) le presumibili pressioni
esercitate dai dirigenti della società Giulianova – verosimilmente tramite il Pica - affinchè il
ragazzo tornasse a militare in detta società; f) non ultima la scarsa, e comunque superficiale,
conoscenza delle normativa federale da parte di un ragazzo africano di 14 anni giunto in
Italia nel 2000 e frastornato da ripetuti cambiamenti di ambiente sociale, scolastico, sportivo.
Va da ultimo considerato, da un lato, che nella citata memoria difensiva la società Cesena ha
precisato di aver voluto denunciare l’irregolare comportamento dei dirigenti del Giulianova
e di non aveer invece inteso muovere alcun addebito disciplinare al proprio tesserato, per
l’altro, che non è affatto provato che il ragazzo, pur tornando a vivere a Giulianova, abbia
ripreso ad allenarsi con la squadra locale.
In definitiva ritiene la Commissione che il minore deferito abbia posto in essere il
comportamento a lui addebitato senza rendersi conto della rilevanza disciplinare del
medesimo, sia per ragioni attinenti alla sua immaturità psicologica e culturale, sia a causa di
pressioni di ordine affettivo, familiare, ambientale che hanno inficiato la sua capacità di
discernimento e la sua libertà di determinazione.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione al
calciatore Abaubacar Bara per la violazione ascritta.
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