LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PALERMO avverso l’ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la sanzione della ammenda di € 6.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Fiorentina del 22/9/2004, consistente in cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale e lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l’annullamento della sanzione relativa al primo episodio. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori intonati dai sostenitori palermitani non avrebbero avuto alcun connotato di discriminazione razziale, in quanto sarebbero stati soltanto un tentativo di intimorire, nel senso sportivo del termine, gli avversari; in secondo luogo, che vi sarebbe stata una diversa interpretazione dell’atteggiamento del pubblico da parte degli ufficiali di gara e dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, in quanto in nessun altro atto ufficiale, ad eccezione del rapporto del direttore di gara, si rinviene cenno al comportamento in questione; in terzo luogo, che lo stesso calciatore Obodo ha dichiarato di aver avuto la percezione che si sarebbe trattato di cori relativi al contesto agonistico, non connessi alla sua nazionalità o provenienza. In via istruttoria, si chiede di utilizzare “in via analogica” immagini televisive ai sensi dell’art. 31, comma a4), del C.G.S. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva, preliminarmente, che la richiesta di utilizzare immagini televisive ai sensi dell’art. 31, comma a4), del C.G.S. non può essere accolta, in quanto l’articolo in questione disciplina una fattispecie puntuale e definita, la quale, come tale, non può essere interpretata in via estensiva o analogica. Nel merito, la Commissione osserva quanto segue. Dal rapporto del direttore di gara risulta che i sostenitori palermitani hanno intonato cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale “ogni volta che un calciatore avversario giocava il pallone”. Sotto il profilo materiale, si è trattato di un comportamento plateale, proprio perché si è svolto in modo continuo e prolungato per tutta la durata della gara. Ad avviso della Commissione, tuttavia, sia la circostanza che, malgrado tale caratteristica, esso non sia stato rilevato anche dagli altri ufficiali di gara e dall’incaricato dell’Ufficio Indagini, sia il fatto che il calciatore avversario al quale erano diretti tali cori abbia dichiarato di non aver avuto percezione del loro connotato di discriminazione razziale, rendono necessario acquisire ulteriori elementi sul punto. Conseguentemente, occorre incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione incarica l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti sul punto, disponendo la sospensione del procedimento in parte qua.
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