LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio DI VICINO (gara Ternana-Arezzo del 6/10/04 – C.U. n. 93 del 7/10/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio DI VICINO (gara Ternana-Arezzo del 6/10/04 – C.U. n. 93 del 7/10/04). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giorgio Di Vicino, tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ternana-Arezzo del 6/10/2004, ha proposto reclamo la Soc. Ternana, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che si sarebbe trattato di una protesta scomposta a seguito di una trattenuta dell’avversario, senza la volontà di colpire od offendere. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Di Vicino è stato espulso perché, nel corso del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, sferrava un calcio contro un avversario, senza colpirlo, e gli rivolgeva parole ingiuriose. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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