LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. CAGLIARI: violazione art. 9 comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Cagliari-Messina del 4/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta; Soc. CAGLIARI: violazione art. 9 comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Cagliari-Messina del 4/3/04). Il procedimento Con provvedimento del 23/7/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell'art. dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della gara Cagliari-Messina del 3/4/2004, nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 9, comma 1, del C.G.S., in ordine alla condotta posta in essere da un suo addetto. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia la Soc. Messina sia la Soc. Cagliari non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione con diffida per il Franza e a quella dell’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Messina e per la Soc. Cagliari. È comparso altresì il rappresentante della Soc. Messina, il quale, dopo aver esposto argomentazioni difensive, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti descritti nell’atto di deferimento sono censurabili. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine del primo tempo, il Franza ha avuto una colluttazione con un addetto della Soc. Cagliari con funzioni di “maschera”, il quale gli impediva di accedere all’interno degli spogliatoi attraverso il campo da giuoco. Si tratta di comportamenti in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Franza, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. Ugualmente responsabile deve considerarsi la Soc. Cagliari del comportamento del proprio addetto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del C.G.S. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione a Pietro Franza e quella dell’ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Messina e alla Soc. Cagliari.
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