LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Brescia- Juventus del 12/9/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1
e art. 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Brescia-
Juventus del 12/9/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 13/9/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1,
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di
dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2,
comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Corioni ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver tenuto un
comportamento non regolamentare, peraltro dovuto alla tensione del dopo partita, ha chiesto
l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per 10 giorni e dell’ammenda di € 7.500,00 per il Corioni e a quella dell’ammenda di €
7.500,00 per la Soc. Brescia.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Corioni
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello
Sport”, “Il Giornale”, “La Stampa”, “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica” del 13/9/2004
sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “è stato un arbitraggio scandaloso”, “quando
ho saputo della designazione dell’arbitro mi sono fatto un’idea: si sa di quale parrocchia è”,
“sapevo che l’arbitro era juventino, ma non immaginavo sino a questo punto”, “se un’altra
Juventus giocasse contro questa non riuscirebbe comunque a vincere”) travalicano il lecito
diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla
correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità del direttore di gara.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corioni, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti
specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 10
giorni e dell’ammenda di € 5.000,00 a Luigi Corioni e quella dell’ammenda di € 5.000,00
alla Soc. Brescia.
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