LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 5 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Cristiano LUCARELLI – calciatore Soc. Livorno: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Livorno del 4/10/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 5 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Cristiano LUCARELLI – calciatore Soc. Livorno: violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. LIVORNO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Livorno del 4/10/04). Il procedimento Con provvedimento del 4 ottobre 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Cristiano Lucarelli, calciatore tesserato per la Soc. Livorno, per violazione degli artt. 3, comma 1, 1 comma 1, 4 comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di organismi operanti nell’ambito federale; violato i principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; sollevato dubbi sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, nonché la Soc. Livorno a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, in ordine agli addebiti contestati al suo calciatore. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive nelle quali il Livorno rilevava che il sig. Lucarelli già con il comunicato stampa del giorno successivo alla gara avrebbe chiarito “che le impulsive esternazioni del dopo gara erano semplicemente delle critiche ai risultati negativi che la squadra (……) aveva sino a quel momento accumulato” e che la condotta tenuta era lungi dal voler denigrare l’operato dei dirigenti federali, né tantomeno dei direttori di gara. Si rilevava altresì che l’Organo di Giustizia Sportiva adito dovrebbe tenere conto “della immediata spiegazione del Sig. Lucarelli e del Presidente (…..), dell’atteggiamento assolutamente remissivo e delle scuse rivolte pubblicamente al sistema federale”. A sua volta, il Lucarelli nella propria memoria precisava “di avere espresso, in assoluta buona fede, una propria critica al termine della gara (…..)”e che “la giusta interpretazione da conferire a tali esternazioni a caldo, nel legittimo diritto di critica del risultato della gara, è che proprio escludendo di voler attribuire alcun recondito significato, esclusivamente in via retorica e provocatoria abbia ipotizzato che ”forse è perché siamo di sinistra”. In data 3/11/2004 è stata depositata a questa Commissione una istanza di rinvio da parte del difensore del Lucarelli, fondata su un impedimento dello stesso difensore in quanto “impegnata presso il Tribunale di Firenze … nella controversia Bianco/A.S. Roma S.p.A.”. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale si è opposto al rinvio in assenza di un legittimo impedimento, laddove trattasi di un impedimento strettamente personale del difensore (quale parte nella causa civile indicata, R.G. 6397/02 Trib. Firenze). Nel merito, il Vice Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per tre giornate di gara e dell’ammenda di € 15.000 per il Lucarelli e dell’ammenda di € 15.000 per la Soc. Livorno. I motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del Lucarelli, dovendosi condividere in toto i motivi addotti dalla Procura a sostegno della propria opposizione alla richiesta di rinvio. Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del sig. Lucarelli riportate negli articoli pubblicati sui quotidiani “Tuttosport”, “Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Corriere della Sera” e “Il Messaggero” del 4/10/04 sono censurabili. Alcune affermazioni fatte dall’incolpato (…”quando scende in campo il LIVORNO chi dovrebbe vedere non vede. Dobbiamo rassegnarci: dopo EMPOLI, PERUGIA, MODENA e ANCONA, quest’anno probabilmente toccherà a noi tornare in serie B, e succederà per questioni politiche” (…). “Quali tifoserie esponevano lo scorso anno, la bandiera di Che Guevara” (…) “e tutte sono finite in B” (…) “ma dopo questa sconfitta quello che prima era un sospetto è diventato una certezza” (Corriere dello Sport-Stadio) …”Stanno succedendo delle cose che hanno poco a che fare con il calcio, sotto ci sono delle manovre” (…) “è un timore che avevamo come città, come tifoseria, come giocatori” (…) (La Gazzetta dello Sport) …“L’anno scorso quattro curve esponevano la bandiera di Che Guevara: Modena, Perugia, Ancona e Empoli. Sono le quattro formazioni retrocesse” (…) (Tuttosport) …“L’anno scorso c’erano quattro tifoserie i cui tifosi esibivano l’immagine di Che Guevara e sono tutte retrocesse. Quest’anno toccherà a noi” (…) …“E’ diventata tutta una questione politica. L’anno scorso c’erano quattro tifoserie di sinistra (Perugia, Modena, Empoli e Ancona) e le squadre sono retrocesse tutte” (…) (Il Messaggero)), tenuto conto del loro contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso, sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, poiché adombrano in modo evidente dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del campionato. Il contenuto delle affermazioni è particolarmente grave, avendo esplicitamente sostenuto l’esistenza di una diretta correlazione fra i risultati sportivi e le presunte simpatie politiche delle singole tifoserie e/o delle singole società di calcio. Non può sottacersi come tali affermazioni - che hanno avuto ampia eco negli organi di informazione nazionali, sportivi e non - possano rappresentare fonte di tensioni generalizzate e mettere in serio pericolo il mantenimento dell’ordine pubblico. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lucarelli, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici per l’incolpato e della successiva condotta degli incolpati, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 a Cristiano Lucarelli e quella dell’ammenda di € 30.000,00 alla Soc. Livorno.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it