LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 5 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Salvatore MONACO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 5 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Salvatore MONACO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma
2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 6/10/2004 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Salvatore Monaco, tesserato per la Soc. Catanzaro per rispondere della
violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà,
correttezza e probità sportiva, in relazione alla violazione di cui all'art. 11 comma 2 del
Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di
€ 250,00.
E’ comparso altresì il difensore del deferito, il quale ha sostenuto che Monaco, ignorando il
significato economico e giuridico della sottoscrizione apposta e la normativa di riferimento,
ha agito con ingenuità e assoluta buona fede. Per questi motivi, chiedeva il proscioglimento
del deferito e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione rileva che il comportamento del Monaco è censurabile.
Esaminati gli atti allegati al deferimento, si rileva che il calciatore Salvatore Monaco, in data
18/12/2002 conferiva incarico all'Agente Fernando Arbotti fino al 18/12/2004 sottoscrivendo
regolare contratto-tipo.
In data 20/7/2004 il deferito conferiva ulteriore incarico all'Agente Gaetano Fedele,
sottoscrivendo altro e diverso contratto-tipo federale.
Constatato che il calciatore non ha dato disdetta né revocato l'incarico di cui sopra nei modi e
termini previsti dal Regolamento, ed essendo quindi il primo incarico formalmente ancora in
essere al momento del secondo incarico, il comportamento del Monaco integra la violazione
dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme
federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile
all'attività sportiva e dell'art. 11 comma 2 Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del deferito.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Salvatore Monaco la sanzione
dell'ammenda di € 100,00.
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