LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di Euro 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Gianpiero Gasperini; avverso l’inibizione a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Salvatore Gualtieri; avverso la squalifica a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al massaggiatore Antonio Lanzaro (gara Triestina-Crotone del 30/10/04 – C.U. n. 127 del 3/11/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed
ammenda di Euro 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Gianpiero Gasperini;
avverso l’inibizione a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente
Salvatore Gualtieri; avverso la squalifica a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice
Sportivo al massaggiatore Antonio Lanzaro (gara Triestina-Crotone del 30/10/04 – C.U. n.
127 del 3/11/04).
Il procedimento
Avverso le sanzioni disciplinari con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a tesserati della
Soc. Crotone per i comportamenti da essi tenuti al termine della gara Triestina – Crotone
del 30/10/2004, la stessa Società ha proposto reclamo chiedendo la riduzione delle sanzioni
medesime.
In particolare, quanto all’allenatore Gianpiero Gasperini ed avverso la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di € 1.500,00, la Società reclamante
rileva innanzitutto che l’iniziale comportamento del Gasperini si è concretato in vibranti
espressioni di protesta nei confronti della terna arbitrale, che non venivano indirizzate
volontariamente e direttamente nei confronti dell’assistente, ma solo percepite dallo stesso
casualmente ed a distanza. Relativamente invece ad altre frasi irriguardose ed “ironiche”
pronunciate successivamente dall’allenatore medesimo, le stesse sarebbero state equivocate
e peraltro accompagnate da una stretta di mano “rappacificante”, energica ma non violenta.
Inoltre l’allenatore non sarebbe stato allontanato da dirigenti della Società, ancora
stazionanti sul terreno di gioco. Il tutto poi non si sarebbe concretato in più episodi separati
e reiterati, ma in un unico contesto contraddistinto dalla “continuazione”, tale da dover
indurre alla riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica, conformemente a
precedenti decisioni disciplinari adottate in casi analoghi.
Quanto poi al dirigente Salvatore Gualtieri, relativamente all’inibizione fino al 15 novembre
2004, la reclamante osserva che la stessa appare eccessiva rispetto a precedenti casi
analoghi, comportanti l’inibizione per soli sette giorni.
Quanto infine alla sanzione della squalifica fino al 15 novembre 2004 irrogata al
massaggiatore Antonio Lanzaro, la reclamante genericamente ne richiede una congrua
riduzione.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Per quanto infatti attiene ai comportamenti posti in essere da Gianpiero Gasperini,
allenatore del Crotone, solo parzialmente contestati nella loro obiettività, essi rivestono una
particolare gravità in considerazione del contenuto palesemente offensivo degli epiteti
rivolti all’indirizzo della terna arbitrale al termine della gara, nonché delle circostanze in cui
gli stessi sono stati pronunciati e degli altri elementi di fatto collaterali emergenti dal
rapporto. Tali espressioni ingiuriose, infatti, sono state inequivocabilmente indirizzate agli
ufficiali di gara e rivolte direttamente all’assistente verbalizzante (la relazione
dell’assistente non lascia adito ad alcun dubbio circa i destinatari degli insulti) e va
sottolineata la loro reiterazione anche in occasione del saluto, accompagnato da una stretta
di mano “energica”, di evidente scherno. Infine, ad ulteriore riscontro dell’atteggiamento
assunto dal Gasperini, va rilevato che si rese opportuno l’allontanamento dell’allenatore da
parte di alcuni dirigenti della Società, come puntualmente riferito dal verbalizzante. Giusta
e congrua deve ritenersi pertanto la sanzione irrogata.
Per quanto attiene alle condotte dei tesserati Salvatore Gualtieri ed Antonio Lanzaro, le
stesse appaiono incontestate in fatto ed equamente sanzionate dal Giudice Sportivo in
conformità all’orientamento assunto dagli organi di Giustizia Sportiva in fattispecie
analoghe.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di Euro 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore Gianpiero Gasperini; avverso l’inibizione a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Salvatore Gualtieri; avverso la squalifica a tutto il 15 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al massaggiatore Antonio Lanzaro (gara Triestina-Crotone del 30/10/04 – C.U. n. 127 del 3/11/04)."