LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 22 novembre 2004 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Amilcare Berti (gara Albinoleffe-Triestina del 3/11/04 – C.U. n. 128 del 5/11/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 11 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. TRIESTINA avverso l’inibizione a tutto il 22 novembre 2004 inflitta
dal Giudice Sportivo al dirigente Amilcare Berti (gara Albinoleffe-Triestina del 3/11/04 –
C.U. n. 128 del 5/11/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (CU 128 del 5.11.2004) con il quale veniva
inflitta al sig Amilcare Berti, amministratore unico della Soc. Triestina, la sanzione
dell’inibizione a tutto il 22 novembre 2004, nonché dell’ammenda di € 1.500,00, ed alla
Soc. Triestina quella dell’ammenda di € 2.500,00 a titolo di responsabilità diretta (in quanto
il Berti, in occasione della gara Albinoleffe-Triestina del 3.11.2004, “urlava più volte una
frase di tenore irriguardoso nei confronti dell’arbitro, al 38° del secondo tempo; ... al
termine della gara rientrava sul terreno di giuoco, protestando nuovamente verso l’arbitro”),
gli interessati proponevano rituale reclamo.
A sostegno del gravame il Berti, pur non contestando il provvedimento adottato nei suoi
confronti dal direttore di gara, rilevava come l’ulteriore addebito mossogli per la condotta
tenuta al termine della gara fosse conseguenza di un “fraintendimento”, invocando pertanto
una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.
All’odierna riunione nessuno è comparso per conto dei reclamanti.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutati i motivi di reclamo, ritiene che questo
possa trovare parziale accoglimento.
Invero, il tenore delle frasi profferite nonché la complessiva modalità della condotta posta
in essere dal Berti, con particolare riferimento al rincrescimento manifestato - quanto meno
in sede di reclamo - per il proprio comportamento, risultano tali da consentire la
rideterminazione delle sanzioni come da dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di irrogare al sig. Amilcare Berti la sanzione
dell’inibizione a svolgere cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale
a tutto il 18/11/2004 e dell’ammenda di € 1.500,00, ed alla Soc. Triestina la sanzione
dell’ammenda di € 2.000,00. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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