LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 18 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Abdoulay KONKO (gara Crotone-Ternana del 7/11/04 – C.U. n. 138 del 9/11/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 18 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Abdoulay KONKO (gara Crotone-Ternana del
7/11/04 – C.U. n. 138 del 9/11/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Abdoulay Konko, tesserato per la
Soc. Crotone, per avere, al 40° del secondo tempo della gara Crotone-Ternana del
7/11/2004, in segno di protesta, spinto l’Arbitro con le mani sul petto, spostandolo
leggermente, ha proposto reclamo la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Konko sarebbe
stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell’arbitro, e dettato
esclusivamente dalla necessità di accelerare la ripresa del giuoco in occasione di un calcio di
punizione decretato a favore della squadra del Crotone (che si trovava in svantaggio a pochi
minuti dal termine della gara). Vi sarebbe stata quindi, a detta della reclamante, un’erronea
interpretazione del comportamento del Konko che non aveva alcuna intenzione di protestare
per decisioni arbitrali.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, esperiti ulteriori accertamenti,
ritiene che il gravame debba essere respinto. Gli atti ufficiali (referto e supplemento di
rapporto del direttore di gara) attestano infatti che Konko ebbe a porre in essere in danno
dell’arbitro, e con inequivoche finalità di protesta, un gesto chiaramente percepito ed
interpretato dal direttore di gara come una spinta sul proprio petto, anche se di lieve entità
ed improduttiva di conseguenza lesive. Nel supplemento di rapporto l’arbitro ha anche
ribadito la finalità di protesta dell’atto posto in essere dal Konko: era stato infatti appena
ammonito un suo compagno di squadra. Non si è trattato dunque di un contatto fisico
superficiale e casuale, né dovuto alla concitazione correlata alla necessità di riprendere
velocemente il giuoco (sospeso per intervento arbitrale), bensì di un gesto concretamente
invasivo della sfera fisica dell’arbitro, e comunque di una plateale intemperanza espressiva
di un atteggiamento di inammissibile insofferenza e contestazione.
Non costituisce valida giustificazione per un calciatore professionista lo stato di stress
determinato dell’importanza della gara o dal suo approssimarsi alla conclusione con
risultato sfavorevole alla squadra di appartenenza. Ritiene pertanto la Commissione che il
comportamento del Konko meriti sicuramente la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara, cui deve essere aggiunta – ex art. 32 c. 3 C.G.S. - l’ulteriore sanzione di €
5.000 di ammenda, essendo tale aggravamento giustificato dalle emergenze del
supplemento di rapporto acquisito alla riunione odierna.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’irrogazione ad
Abdoulay Konko dell’ulteriore sanzione di € 5.000,00 di ammenda con incameramento
della tassa.
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