LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Manolo PESTRIN, calciatore della Soc. Cesena avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Cesena del 10/12/04 – C.U. n. 178 del 14/12/04)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Manolo PESTRIN, calciatore della Soc. Cesena avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Cesena del 10/12/04 – C.U. n. 178 del 14/12/04) Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Manolo Pestrin, tesserato per la Soc. Cesena, la squalifica per due giornate effettive di gara - perché al 21° del primo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario ad una gamba con un calcio - ha proposto reclamo il calciatore. Nella propria memoria difensiva, il Pestrin afferma che la ricostruzione effettuata dal direttore di gara nel proprio referto sarebbe incompleta. La completa dinamica dell’episodio dimostrerebbe, a detta del reclamante, che l’impatto fra il Pestrin ed il calciatore avversario, oltre ad essere stato involontario, non può considerarsi avvenuto a giuoco fermo, data la velocità dell’azione. Il calcio sferrato all’avversario non può infatti ritenersi completamente avulso dal giuoco nel suo complesso, essendosi realizzato – ancorché immediatamente dopo il fischio dell’arbitro e con spirito agonistico forse eccessivo – nella naturale prosecuzione di un contrasto di giuoco. A detta del reclamante, pertanto, l’episodio andrebbe qualificato come “condotta scorretta” (e non come “atto di violenza”) e realizzato “in azione di giuoco” (e non “a giuoco fermo”). A sostegno delle proprie argomentazioni, il Pestrin chiede che codesta Commissione proceda ad acquisire un rapporto supplementare del direttore di gara. Nel merito, il reclamante chiede la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara. Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale, dopo aver ribadito quanto affermato nella propria memoria ed insistito nella richiesta di supplemento di referto, ha richiamato le conclusioni contenute nella propria memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed acquisite telefonicamente – quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni dell’arbitro, rileva che il gravame è fondato. In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come essa sia chiamata ad esprimere la propria valutazione esclusivamente sulla base dei mezzi di prova “utilizzabili” nel caso specifico (referto dell’arbitro e supplemento di rapporto acquisito telefonicamente). Ed è proprio sulla base delle precisazioni dell’arbitro acquisite da questa Commissione (“…preciso che il fallo del Pestrin è avvenuto subito dopo (2-3 secondi) l’interruzione del gioco da me disposta…. l’impatto ….è avvenuto senza che il primo [il Pestrin] interrompesse la propria corsa”) che emerge come il Pestrin abbia – immediatamente dopo il fischio arbitrale e nella prosecuzione della propria corsa – colpito ad una gamba con un calcio un calciatore avversario. Tale dinamica non consente di qualificare la condotta del Pestrin come del tutto avulsa dalla precedente azione di gioco. Deve pertanto ritenersi equa la sanzione di cui al dispositivo, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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