LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Manolo PESTRIN, calciatore della Soc. Cesena avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Cesena del 10/12/04 – C.U. n. 178 del 14/12/04)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 185 DEL 23 dicembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Manolo PESTRIN, calciatore della Soc. Cesena avverso la squalifica
per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Genoa-Cesena del
10/12/04 – C.U. n. 178 del 14/12/04)
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Manolo
Pestrin, tesserato per la Soc. Cesena, la squalifica per due giornate effettive di gara - perché
al 21° del primo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario ad una gamba con un calcio -
ha proposto reclamo il calciatore.
Nella propria memoria difensiva, il Pestrin afferma che la ricostruzione effettuata dal
direttore di gara nel proprio referto sarebbe incompleta. La completa dinamica dell’episodio
dimostrerebbe, a detta del reclamante, che l’impatto fra il Pestrin ed il calciatore avversario,
oltre ad essere stato involontario, non può considerarsi avvenuto a giuoco fermo, data la
velocità dell’azione. Il calcio sferrato all’avversario non può infatti ritenersi completamente
avulso dal giuoco nel suo complesso, essendosi realizzato – ancorché immediatamente dopo
il fischio dell’arbitro e con spirito agonistico forse eccessivo – nella naturale prosecuzione
di un contrasto di giuoco.
A detta del reclamante, pertanto, l’episodio andrebbe qualificato come “condotta scorretta”
(e non come “atto di violenza”) e realizzato “in azione di giuoco” (e non “a giuoco fermo”).
A sostegno delle proprie argomentazioni, il Pestrin chiede che codesta Commissione
proceda ad acquisire un rapporto supplementare del direttore di gara.
Nel merito, il reclamante chiede la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di
gara.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale, dopo aver ribadito
quanto affermato nella propria memoria ed insistito nella richiesta di supplemento di
referto, ha richiamato le conclusioni contenute nella propria memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed acquisite telefonicamente –
quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni dell’arbitro, rileva che il gravame è fondato.
In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come essa sia
chiamata ad esprimere la propria valutazione esclusivamente sulla base dei mezzi di prova
“utilizzabili” nel caso specifico (referto dell’arbitro e supplemento di rapporto acquisito
telefonicamente). Ed è proprio sulla base delle precisazioni dell’arbitro acquisite da questa
Commissione (“…preciso che il fallo del Pestrin è avvenuto subito dopo (2-3 secondi)
l’interruzione del gioco da me disposta…. l’impatto ….è avvenuto senza che il primo [il
Pestrin] interrompesse la propria corsa”) che emerge come il Pestrin abbia –
immediatamente dopo il fischio arbitrale e nella prosecuzione della propria corsa – colpito
ad una gamba con un calcio un calciatore avversario.
Tale dinamica non consente di qualificare la condotta del Pestrin come del tutto avulsa dalla
precedente azione di gioco.
Deve pertanto ritenersi equa la sanzione di cui al dispositivo, in quanto pienamente
conforme agli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione alla squalifica per una
giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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