LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro AGOSTINI (gara Milan – Cagliari del 19/02/05 – C.U. n.246 del 22/2/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro AGOSTINI (gara Milan – Cagliari del 19/02/05 – C.U. n.246 del 22/2/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Agostini, tesserato per la Soc. Cagliari, per avere lo stesso, al 46° del secondo tempo della gara Milan – Cagliari del 19/2/2005, in segno di protesta, rincorso un assistente, strattonandolo all’altezza della spalla, ha proposto reclamo la Soc. Cagliari, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Agostini sarebbe stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell’assistente, dettato esclusivamente dalla necessità di indurlo ad interloquire con il direttore di gara per segnalare allo stesso l’irregolarità subita dalla propria squadra nel contesto dell’azione da cui era scaturita la rete (della vittoria) della squadra avversaria. Vi sarebbe stata, quindi, a detta della reclamante, un’erronea interpretazione del comportamento dell’Agostini, che nella circostanza non aveva alcuna intenzione di protestare direttamente con l’assistente per le decisioni arbitrali assunte e tanto meno di usargli violenza alcuna. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ritiene che il gravame debba essere respinto. La Società reclamante, infatti, pur ammettendo sostanzialmente la dinamica dei fatti e l’irruenza del gesto (peraltro risultante in modo inequivocabile dal rapporto arbitrale) sottolinea che la decisione e soprattutto la motivazione del Giudice Sportivo denoterebbero un evidente fraintendimento di quella che sarebbe stata la reale motivazione che avrebbe indotto il calciatore Agostini al comportamento censurato, adducendo che in realtà l’atleta non aveva rincorso l’assistente, strattonandolo all’altezza della spalla, per manifestare la propria protesta bensì per indurlo ad interloquire con il direttore di gara e segnalare una presunta irregolarità subita dalla Soc. Cagliari nel contesto dell’azione. A parere di questa Commissione, la condotta tenuta in tale contesto dal calciatore Agostini appare senza dubbio connotata da un atteggiamento irriguardoso e –indirettamente- violento, e come tale ampiamente censurabile, non rilevando, ai fini della presente decisione, la considerazione discriminante invocata e cioè che il gesto potesse ritenersi inconsulto ovvero fosse indirizzato all’assistente solo con la – presunta e non dimostrata - intenzione di indurlo ad interloquire con l’arbitro in merito alla pretesa irregolarità subita, da collocarsi anche nella concitazione del momento. Ciò che rileva è invece la materialità del comportamento, per vero non commendevole, tenuto dal calciatore nella circostanza, consistito nell’aver comunque attinto con un certo vigore – anche se in modo lieve - il corpo dell’assistente. Tale comportamento è stato, con chiarezza e sufficiente completezza, refertato dall’Arbitro nel suo rapporto, fonte privilegiata di prova. Questa Commissione ritiene inoltre di non poter neppure accogliere le difese della reclamante in merito alla giustificabilità, sotto il profilo psicologico, della reazione dell’Agostini, nel contesto di generale confusione ed agitazione da cui la stessa sarebbe scaturita, nemmeno al fine di ricondurre ad equità la sanzione irrogata, atteso che, in ogni caso, non costituisce e non può costituire valida giustificazione per un calciatore professionista un preteso stato di stress determinato dalla presunta importanza della gara o dal suo approssimarsi alla conclusione con risultato sfavorevole alla squadra di appartenenza per porre in essere comportamenti oggettivamente scorretti, irriguardosi o violenti, come nel caso di specie. Ritiene, pertanto, la Commissione che il comportamento dell’Agostini sia censurabile ed equo l’apprezzamento del primo Giudice sotto il profilo della quantificazione sanzionatoria. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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