LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio LUCCHESI (gara Sampdoria – Fiorentina del 5/2/05 – C.U. n.231 dell’8/2/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio LUCCHESI (gara Sampdoria - Fiorentina del 5/2/05 – C.U. n.231 dell’8/2/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Fabrizio Lucchesi, Dirigente e Responsabile Organizzativo della Soc. Fiorentina, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 30 giugno 2005 e l’ammenda di € 10.000,00, ha proposto reclamo la Soc. Fiorentina, chiedendo la riduzione secondo giustizia della sanzione disciplinare irrogata. Assume la Società ricorrente innanzitutto che, nella circostanza e sotto il profilo psicologico, lo stato d’animo del Lucchesi era e sarebbe da ritenersi alterato dall’andamento della gara e che, pertanto, il medesimo era in preda ad uno stress nervoso particolarmente rilevante. Quanto ai referti degli ufficiali di gara la reclamante manifesta le proprie perplessità in ordine alla eccessiva sinteticità degli stessi, tale da renderli inidonei ad una esaustiva comprensione della dinamica del caso. In secondo luogo, la reclamante evidenzia come l’episodio in questione si sia interamente svolto alla presenza dell’Arbitro; conseguentemente il suo solo rapporto assumerebbe valore probatorio fondamentale ai sensi dell’art.31 del C.G.S., a nulla rilevando e rendendo inutilizzabile il complementare rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini. A detta della soc. Fiorentina, da tale rapporto arbitrale, quindi, non risulterebbe che il Lucchesi abbia pronunciato bestemmie di sorta (peraltro tale modo di esprimersi essendo assolutamente contrario ai principi e ai valori propri del Lucchesi, alla sua cultura e alla condotta che è uso solitamente tenere, anche in stati di concitazione emotiva come quello che ha caratterizzato l’episodio contestato). Inoltre, pur non negandosi la pronuncia di espressioni irriguardose, esse comunque non sarebbero di tenore tale da giustificare e sorreggere una sanzione così grave come quella irrogata nella specie dal Giudice Sportivo, escludendosi altresì il carattere “minatorio” di alcune di esse. In particolare, le parole “sono nel calcio da 20 anni e ci voglio rimanere altri 20 e ci rivedremo” non dovrebbero essere intese come una minaccia, avendo solo lo scopo di rappresentare il profondo disaccordo di una persona, operante a livello professionale ormai da molto tempo nell’ambiente del calcio, di fronte ad una duplice decisione ritenuta ingiusta e gravemente pregiudizievole per la Società di appartenenza. Con riferimento all’episodio del piatto scagliato contro il muro, la Società evidenzia che il medesimo sarebbe di portata meno grave rispetto a quanto riferito dai rapporti di gara, in quanto il Lucchesi nell’uscire dallo spogliatoio arbitrale si sarebbe sporcato il cappotto che teneva in mano avendo urtato il piatto pieno di pasticcini. Pronunciando le parole “ci si mettono di mezzo anche i pasticcini” avrebbe allontanato tale piatto con un movimento brusco della mano facendolo accidentalmente cadere a terra. Pertanto, in tale gesto non vi sarebbe nessuna violenza o irriguardosità verso il direttore di gara o suoi assistenti, ma solo stizza. Infine, in relazione all’episodio delle spinte da parte del Lucchesi al dirigente della Soc. Sampdoria addetto all’arbitro, si afferma che tale comportamento non sarebbe interpretabile come atto di violenza, ma sarebbe dovuto, nella concitazione del momento, ad incolpevole irruenza del Lucchesi nell’entrare e nel trattenersi nella stanza dell’arbitro, contrastando l’opposizione fisicamente frapposta dal dirigente della Soc. Sampdoria stesso. Pur sostanzialmente ammettendo trattarsi di condotta censurabile, la reclamante ritiene così che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto anche conto che il Lucchesi pur - come detto - lavorando nel mondo del calcio da lungo tempo ed essendo “andato in panchina” per circa 10 anni quale dirigente accompagnatore e/o addetto all’arbitro delle varie società in cui ha operato, non avrebbe mai subito alcuna sanzione disciplinare, così confermando la sua normale “buona condotta” e specifico profilo soggettivo. All’odierna riunione è comparso Fabrizio Lucchesi, il quale, dopo aver tenuto a porgere le proprie scuse per quanto occorso, ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Lucchesi, rileva che il gravame è parzialmente accoglibile. Si da atto che il Lucchesi, preliminarmente, ha formalizzato le proprie sentite scuse per il comportamento tenuto nell’occasione. Nel merito, pur nella comprovata e sostanzialmente non contestata sussistenza della materialità dei fatti addebitati al tesserato (dagli atti ufficiali risulta infatti inequivocabilmente che, in occasione della gara, il Lucchesi, pur non essendo inserito in distinta, durante l’intervallo entrava nello spogliatoio arbitrale, senza esserne autorizzato, e dopo avere spintonato il dirigente della Società avversaria addetto all’arbitro si intratteneva nello spogliatoio stesso rivolgendo nei confronti del direttore di gara una scomposta protesta, inveendo contro di lui e rivolgendogli numerose frasi di tenore irriguardoso e minaccioso, poi spintonando il dirigente della Società ospitante che, su richiesta dell’arbitro medesimo, cercava di farlo uscire dallo spogliatoio), reputa la Commissione di dover apprezzare – ai fini della riduzione della sanzione irrogata al Lucchesi – l’atteggiamento di sincera contrizione da lui manifestato sia al termine della gara che nel corso della presente seduta (avendo egli ribadito le proprie scuse per le inaccettabili intemperanze poste in essere) e l’assenza di precedenti specifici a suo carico. Per questi motivi, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione nei termini di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale sino a tutto il 30 maggio 2005 e dell’ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa.
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