LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide Dionigi (gara Genoa-Bari del 27/2/05 – C.U. n. 255 dell’1/3/05). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide Dionigi (gara Genoa-Bari del 27/2/05 – C.U. n. 255 dell’1/3/05). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Davide Dionigi, tesserato per la Soc. Bari, per il comportamento tenuto al termine della gara Genoa-Bari del 27/2/2005, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Soc. Bari, chiedendo in via principale il proscioglimento del calciatore, e in via subordinata la sostituzione della squalifica con la sanzione dell’ammenda ovvero la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come l’assistente sia incorso in un errore di persona determinato dalla concitazione creatasi nel post-partita, non essendo attribuibili al Dionigi le frasi udite dall’ufficiale di gara. In secondo luogo, ed in via subordinata, anche in riferimento alle decisioni assunte in casi analoghi, il reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta. Alla riunione odierna, sono comparsi il calciatore ed il difensore della Società, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive ed in via istruttoria ha formulato istanza di supplemento di rapporto da parte del primo assistente del direttore di gara. I motivi della decisione Preliminarmente, questa Commissione – ritenuto opportuno accogliere l’istanza istruttoria formulata – ha provveduto ad interpellare telefonicamente a chiarimenti il primo assistente del direttore di gara. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e tenuto conto delle precisazioni fornite dall’assistente in sede di supplemento, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che, al termine della gara, il calciatore urlava nei confronti della quaterna arbitrale frasi di tenore gravemente ingiurioso ed irriguardoso. Condotta che è stata esaurientemente refertata dall’assistente del direttore di gara e dallo stesso confermata come inequivocabilmente posta in essere dal calciatore Dionigi. Tale comportamento è stato pertanto correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi del pari fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante agli effetti di un proscioglimento o quanto meno di un più lieve trattamento sanzionatorio. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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