LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. GENOA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Soc. GENOA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2
dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 17 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione la Soc. Genoa per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.
11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione
al lodo arbitrale n. 35 S/S, 2003/2004, pronunciato in data 5 novembre 2004, con cui la
stessa società era condannata al pagamento a favore del dott. Roberto Sistici della somma di
€ 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) oltre interessi legali e spese di costituzione e
funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha
fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità dell’incolpata e la condanna della stessa alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto
dalla Soc. Genoa è censurabile: infatti, la società deferita, benché ritualmente informata
dell’avvio della procedura arbitrale promossa dal dott. Roberto Sistici e dell’esito della
stessa, non si è peritata di costituirsi né ha provveduto alla spontanea esecuzione del lodo, il
che denota scarsa considerazione per il Collegio Arbitrale e per la normativa federale.
Considerato, quindi, il contegno generale dell’incolpata, questa Commissione ritiene equa
la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Genoa alla sanzione
dell’ammenda di € 500,00.
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