LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. GENOA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. GENOA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 17 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Genoa per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 35 S/S, 2003/2004, pronunciato in data 5 novembre 2004, con cui la stessa società era condannata al pagamento a favore del dott. Roberto Sistici della somma di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, la Società deferita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell’incolpata e la condanna della stessa alla sanzione dell’ammenda di € 500,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dalla Soc. Genoa è censurabile: infatti, la società deferita, benché ritualmente informata dell’avvio della procedura arbitrale promossa dal dott. Roberto Sistici e dell’esito della stessa, non si è peritata di costituirsi né ha provveduto alla spontanea esecuzione del lodo, il che denota scarsa considerazione per il Collegio Arbitrale e per la normativa federale. Considerato, quindi, il contegno generale dell’incolpata, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di condannare la Soc. Genoa alla sanzione dell’ammenda di € 500,00.
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