LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto STELLONE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Roberto STELLONE: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 22 gennaio 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Roberto Stellone per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 13 S/S 2003/2004, pronunciato in data 15 novembre 2004, con cui lo stesso tesserato era condannato al pagamento a favore del dott. Tommaso D’Onofrio della somma di € 120.000,00 (centoventimila) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione di € 500,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto da Roberto Stellone è censurabile: infatti, l’incolpato, benché ritualmente informato dell’esito del procedimento arbitrale, non ha provveduto alla sua spontanea esecuzione, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale. Considerato quindi il contegno generale tenuto dall’incolpato, questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di condannare Roberto Stellone alla sanzione dell’ammenda di € 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it