LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. GENOA: avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Federico Ferrando (gara Genoa-Juventus del 26/2/05 – C.U. n. 253 dell’1/3/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. GENOA: avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal
Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Federico Ferrando (gara Genoa-Juventus del
26/2/05 – C.U. n. 253 dell’1/3/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto a Federico
Ferrando, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per sette
giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Genoa-Juventus
del 26/02/2005, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente
afflittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e, in particolare, che il calciatore avrebbe
soltanto minacciato di colpire con un pugno il direttore di gara, senza effettivamente tentare
di farlo, che le frasi pronunciate dal calciatore non sarebbero riferibili all’Arbitro e, infine,
che l’episodio sarebbe da valutare in un unico contesto.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Ferrando, prima, con il pallone non a distanza di giuoco, ha
colpito con una gomitata al volto un avversario che, per la conseguente emorragia nasale,
non ha potuto proseguire il giuoco, dovendo essere sostituito; poi, all’atto della
notificazione del provvedimento di espulsione, si è portato presso l’arbitro, rivolgendogli
espressioni intimidatorie e minacciando a voce di colpirlo con un pugno; infine, pur
accompagnato e sospinto fuori del terreno di gioco, ha continuato a pronunciare invettive
nei confronti del direttore di gara.
Si tratta di un comportamento particolarmente grave. Tuttavia, considerata l’unicità del
contesto e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in
casi analoghi, nonché della circostanza che una giornata di squalifica è stata comminata a
seguito della quarta ammonizione, appare equa e sufficientemente afflittiva la sanzione di
cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
squalifica a sei giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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