LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Paolo DE LUCA – presidente Soc. Siena violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.; Soc. SIENA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 15/2/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Paolo DE LUCA – presidente Soc. Siena violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 commi 2 e 3 C.G.S.; Soc. SIENA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 15/2/05). Il procedimento Con provvedimento del 16/2/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo De Luca, Presidente della Soc. Siena, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Siena per violazione dell'art. 2, comma 4, e 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del De Luca sarebbero state del tutto generiche, prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi; in secondo luogo, che, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica; in terzo luogo, che alcune affermazioni sarebbero state mal riportate. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 sia per il De Luca, sia per la Soc. Siena. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del De Luca riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 15/2/2005 sono censurabili. Alcune delle affermazioni fatte dall’incolpato (l’arbitro “ha letteralmente istigato il pubblico”, “con i miei giocatori ha avuto il rosso facile, con quelli del Messina al massimo esibiva un giallo”, “chi ha fatto sceneggiate ha avuto soddisfazione”, “mi auguro che la terna non provochi perché Bertini due giorni fa ha avuto un atteggiamento allucinante”) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei Direttori di gara. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del De Luca, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 sia a Paolo De Luca, sia alla Soc. Siena.
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