LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Luigi SIMONI – già allenatore Soc. Siena violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SIENA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/1/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Luigi SIMONI – già allenatore Soc. Siena violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SIENA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/1/05). Il procedimento Con provvedimento del 14/2/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Simoni, allenatore della Soc. Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché la Soc. Siena per violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia il Simoni, sia la Soc. Siena hanno fatto pervenire memorie difensive. Nella memoria del Simoni si rileva che le dichiarazioni sarebbero state espressione del libero diritto di critica e che, in particolare, esse non avrebbero avuto alcun contenuto lesivo dei principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S., in quanto relative a fatti notori, senza alcun riferimento a soggetti specifici. Nella memoria della Soc. Siena, dopo aver precisato che, al momento dei fatti di cui al deferimento, il Simoni non svolgeva più l’attività di allenatore, essendo stato esonerato, si rileva che le dichiarazioni avrebbero carattere assolutamente generico e generale, essendo riferite “a quello che si è sentito dire”. In conseguenza, gli incolpati chiedono il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 per il Simoni e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Siena. Sono comparsi altresì il Simoni e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento non è sanzionabile. Valutate nel complesso, con riferimento ad una più ampia intervista della durata di oltre una ora e mezza e non estrapolate singolarmente, le dichiarazioni del Simoni riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Messaggero” e “Il Tempo” del 23/1/2005, hanno un contenuto generale e fanno riferimento in modo generico a fatti notori. In particolare, affermare, tra l’altro, che “c’è stato un periodo in cui si faceva un grande uso di medicinali, medicinali che poi studiati non risultavano dalle analisi”, che “tra i giovani c’è un uso di sostanze non proprio normali” e che “ho dovuto rinunciare un paio di volte a portare in panchina giovani della Primavera, perché mi era stato spiegato che avevano fatto festa con gli amici”, non integra gli estremi della violazione dei principi di lealtà, di correttezza e di probità sanciti dall’art. 1 del C.G.S. Infatti, tali affermazioni, inserite nel contesto di un più ampio discorso sul sistema-calcio e sui pericoli del doping in ambito sportivo, si concretizzano in commenti a ben note vicende, anche di rilevanza giurisdizionale, che, purtroppo, hanno travagliato il mondo del calcio professionistico negli ultimi anni, senza alcun riferimento di carattere specifico. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Luigi Simoni e la Soc. Siena dagli addebiti contestati.
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