LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Moris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE
a carico:
Sig. Moris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 7/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
il calciatore Moris Carrozzieri, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure
arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato
esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 19 s/s pronunciato in data
6/12/2004 (Alberti-Carrozzieri).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 300,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Carrozzieri è
censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Carrozzieri non ha provveduto a dare esecuzione al lodo
emesso dal Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 19 s/s del 6/12/2004.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Carrozzieri.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 300,00
a Moris Carrozzieri.
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