LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sigg. Fabrizio CACCIATORI-Solomon ENOW– calciatori Soc. Sampdoria violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Francesco DE GIOVANNI – dirigente Soc. Sampdoria violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (Torneo di Monthey).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sigg. Fabrizio CACCIATORI-Solomon ENOW– calciatori Soc. Sampdoria violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Francesco DE GIOVANNI – dirigente Soc. Sampdoria violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. (Torneo di Monthey). Il deferimento Con provvedimento del 31/8/2004, ricevuto via fax il 22/2/2005, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Fabrizio Cacciatore e Solomon Enow, calciatori tesserati per la Soc. Sampdoria, Francesco De Giovanni, Capo delegazione tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al comportamento tenuto al termine della gara amichevole Sampdoria- Olimpique Marsiglia del 30/5/2004 del Torneo internazionale di Monthey, nonché la Soc. Sampdoria, per violazione dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Sampdoria ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che si sarebbe trattato di comportamenti antiregolamentari e non di comportamenti violenti e, in secondo luogo, che le parole proferite dal dirigente sarebbero state equivocate o mal interpretate, anche perché espresse in una lingua differente da quella degli Ufficiali di gara. Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per Fabrizio Cacciatore e Solomon Enow, di € 1.000,00 per Francesco De Giovanni e di € 1.500,00 per la Soc. Sampdoria. È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara amichevole Sampdoria-Olimpique Marsiglia del 30/5/2004 del Torneo internazionale di Monthey, il Cacciatore ha colpito varie volte l’Arbitro sulla schiena, l’Enow lo ha spinto più volte energicamente e il De Giovanni lo ha offeso con ingiurie. La descrizione dei fatti accaduti non consente di avere alcun dubbio sia sulla condotta dei tesserati, sia sulla loro individuazione, non risultando fondate le affermazioni contenute nella memoria difensiva. Si tratta di comportamenti particolarmente gravi soprattutto tenendo conto della età dei calciatori, delle funzioni del dirigente e della natura della manifestazione. Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S., secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità degli incolpati, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. In relazione alla portata dei fatti e tenuto conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara a Fabrizio Cacciatore, della squalifica per quattro giornate effettive di gara a Solomon Enow, della inibizione per mesi due e dell’ammenda di € 2.000,00 a Francesco De Giovanni e dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Sampdoria.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it