LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Marco AMELIA, calciatore della Soc. Livorno: avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Cagliari del 20/3/05 – C.U. n. 285 del 29/3/05). Procedura d’urgenza.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Marco AMELIA, calciatore della Soc. Livorno: avverso la squalifica per
tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Cagliari del 20/3/05
– C.U. n. 285 del 29/3/05). Procedura d’urgenza.
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione
dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., al calciatore Marco Amelia, tesserato per la Soc.
Livorno, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per il comportamento
tenuto durante la gara Livorno-Cagliari del 20/3/2005, ha proposto reclamo d’urgenza il
calciatore, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, il reclamante afferma che, nel caso di specie, non ricorrerebbe una
delle tre condizioni per l’utilizzo della prova televisiva, in particolare la connotazione
violenta del gesto.
Il reclamante esclude infatti che il proprio comportamento possa essere qualificato come
violento. Si sarebbe trattato di un gesto “di stizza, privo di potenzialità offensiva e di
qualsiasi connotazione violenta”, nonché “non oggettivamente idoneo ad arrecare alcun
danno alla presunta vittima, che ormai si trovava fuori portata”. A detta del reclamante,
difetterebbero entrambi i requisiti per l’applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.
Infine, il ricorrente ritiene la sanzione sproporzionata ed iniqua rispetto al reale
accadimento dei fatti.
Alla riunione odierna, è comparso il sig. Marco Amelia assistito dal proprio difensore, il
quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle
conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e visionato il filmato televisivo,
rileva che il gravame non è fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee
a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.
Per quanto riguarda l’episodio, dalle immagini risulta che l’Amelia, al termine del primo
tempo, insieme ad alcuni tesserati del Livorno attorniava l’assistente del direttore di gara
protestando per il rigore concesso contro il Livorno su segnalazione dello stesso assistente.
Dopo una prima serie di proteste composte e pacate, nel momento in cui l’assistente si
allontanava, l’Amelia abbassava con velocità ed impeto la mano destra verso la nuca dello
stesso ufficiale di gara, senza colpirlo. Una volta allontanatosi, l’Amelia, rincorreva
l’Assistente, rivolgendogli con tono minaccioso parole di insulto.
Questa Commissione deve quindi verificare la sussistenza – ai fini dell’utilizzo della prova
televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. – delle tre condizioni tassativamente indicate dal
legislatore sportivo:
a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara;
b) che il fatto sia avvenuto a “giuoco fermo” o sia comunque “estraneo all’azione di
giuoco”;
c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”.
In merito al primo requisito, l’episodio è senza dubbio “sfuggito al controllo” dell’arbitro
(come risulta inequivocabilmente dalle immagini) e dell’assistente Cuttica, essendo il gesto
dell’Amelia avvenuto alle spalle dell’Ufficiale di gara.
Relativamente al secondo presupposto, la visione del filmato dimostra chiaramente come la
condotta dell’Amelia sia stata posta in essere dopo la fine del primo tempo.
Non resta quindi che valutare se la condotta dell’Amelia sia definibile come atto violento,
terzo presupposto per l’utilizzo della prova televisiva.
A tale proposito, questa Commissione ritiene che la valutazione dell’episodio effettuata dal
Giudice Sportivo sia corretta e del tutto condivisibile. Risulta, infatti, che, al termine del
primo tempo, il calciatore Amelia ha tentato, con un movimento repentino del braccio, di
colpire alla nuca l’assistente del direttore di gara. Tale gesto deve ritenersi intenzionale,
senza alcun dubbio aggressivo e potenzialmente dannoso all’integrità fisica dell’assistente
(in considerazione della zona del corpo verso cui era indirizzato e delle modalità del
movimento), potendo definirsi violento indipendentemente dal fatto che il destinatario di
tale aggressione non sia stato materialmente colpito.
Bene, quindi, ha fatto il Giudice Sportivo a ricordare che, in base alla regola 12 del
Regolamento di giuoco, “per condotta violenta devono intendersi tutti gli atti o gesti che
arrecano o tendono ad arrecare ad un terzo un danno fisico o morale”, indipendentemente
dall’entità del danno. E’ infatti costante l’orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva di
intendere per condotta violenta ogni atto intenzionalmente diretto a ledere altra persona (ed
idoneo a tale risultato) così come ogni comportamento aggressivo, seppure non produttivo
di concreti esiti lesivi dell’integrità fisica della persona offesa. Condotta aggressiva, nel
caso di specie, confermata anche dal comportamento successivo di offesa e minaccia.
Quanto all’entità della pena, vanno considerate le modalità attraverso le quali il gesto è
stato compiuto, la zona del corpo verso la quale il gesto era rivolto ed infine il soggetto
destinatario della condotta violenta: modalità che connotano il comportamento del giocatore
del Livorno come di particolare gravità.
Tale comportamento è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in
conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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