LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Messina del 16/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. MESSINA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Livorno-Messina del 16/1/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 14/2/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il
calciatore Riccardo Zampagna, tesserato per la Soc. Messina, per rispondere della violazione
dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, durante la gara Livorno-Messina del 16/1/05, rivolto
ai sostenitori livornesi un saluto con il pugno chiuso; con lo stesso atto era deferita anche la
Soc. Messina a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva assumendo che i
fatti contestati allo Zampagna (peraltro dallo stesso deferito non smentiti in sede di
interrogatorio reso all’Ufficio Indagini) sarebbero avvenuti durante i festeggiamenti di
benvenuto degli atleti, che il saluto del deferito sarebbe stato rivolto ad una parte circoscritta
della tifoseria ospitante e che tale condotta non può ricondursi a manifestazione di pensiero
politico, rappresentando in realtà espressione di mera cortesia verso una tifoseria amica e
non potendo provocare il minimo turbamento negli spettatori.
Per questi motivi, i deferiti affermano che il gesto dello Zampagna era assolutamente
inidoneo a provocare atteggiamenti violenti da parte delle tifoserie, non potendo pertanto
ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 1 del C.G.S.
Concludevano pertanto i deferiti chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione
dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 per lo Zampagna e dell’ammenda di €
10.000,00 per la Soc. Messina.
E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate, sottolineando
come la richiesta formulata dalla Procura sia eccessiva.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.
Emerge infatti dalla relazione dell’Ufficio Indagini (fonte privilegiata di prova) che il
calciatore Zampagna, prima dell’inizio della gara, si è recato sotto la curva occupata dai
sostenitori livornesi rivolgendo loro un gesto univocamente interpretabile quale saluto di
natura politica, concretatosi nel piegare il braccio con la mano chiusa a pugno, in una posa
che non è in alcun modo confondibile con un gesto di “normale” saluto.
Pertanto, la pretesa difensiva di voler prescindere dalla connotazione politica del gesto è
infondata, dovendosi considerare il gesto dello Zampagna immediatamente ed
inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica. Da ciò discende la rilevanza
disciplinare della condotta, non essendo ammissibile che un tesserato, in occasione di una
manifestazione sportiva, evochi qualsiasi tipo di ideologia e/o appartenenza politica con
gesti plateali, potenzialmente idonei a provocare atteggiamenti violenti da parte delle
tifoserie, potendo rappresentare fonte di tensioni generalizzate e mettere in serio pericolo il
mantenimento dell’ordine pubblico.
In tale ottica, il fatto che il saluto sia stato rivolto ad una parte circoscritta della tifoseria e
che esso non abbia provocato alcuna conseguenza sul piano dell’ordine pubblico, è
irrilevante ai fini della qualificazione della condotta come antiregolamentare.
E’ quindi incontestabile che il gesto compiuto dall’incolpato si ponga in contrasto con i
doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall’art. 1, comma 1 C.G.S.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità dello Zampagna per la violazione ascritta, cui
consegue ex art. 2, comma 4 C.G.S la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.
Sanzioni eque, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Riccardo Zampagna la sanzione
della ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00, e alla Soc. Messina la sanzione
dell’ammenda di € 10.000,00.
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