LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo ODDO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Reggina-Lazio del 30/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Massimo ODDO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Reggina-Lazio del 30/1/05).
Il procedimento
Con atto datato 17/02/05 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig.
Massimo Oddo per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo al
termine della gara inveito nei confronti del Direttore di gara con espressioni volgari ed
irriguardose, e la Soc. Lazio, per responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti l’Oddo e la Soc. Lazio hanno
fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rilevano la genericità del referto del
collaboratore dell’Ufficio Indagini “sia in ordine al momento della verificazione dell’evento,
sia in ordine al suo contenuto effettivo, sia infine in ordine alla effettiva possibilità di aver
identificato i giocatori”, stante la confusione tipica della fine di una partita, tra l’altro
conclusasi con un risultato sfavorevole per la Lazio.
I deferiti, inoltre, evidenziano la sussistenza di incertezza relativamente alla circostanza che
le espressioni de quibus fossero rivolte al direttore di gara, ventilando la possibilità che
fossero dirette ad un calciatore della squadra avversaria.
In ogni caso, si tratterebbe di una condotta che troverebbe la fonte di giustificazione nella
circostanza che si sarebbe trattato “di un momento di particolare tensione, al termine di una
partita che la Lazio ha perso all’ultimo secondo”, e che “l’amarezza e la rabbia per un
risultato ritenuto immeritato può giustificare un momento di sconforto o di reazione
amareggiata, che si è tradotto in commenti severi scambiati tra i due giocatori”.
Infine, la difesa dei deferiti rileva che l’Oddo ha sempre tenuto un comportamento corretto
nel campo e fuori dal campo.
Per tali motivi, l’Oddo e la Soc. Lazio chiedono il proscioglimento stante l’insussistenza
dell’addebito o, in subordine, l’applicazione di una minima sanzione pecuniaria sia per
l’Oddo, che per la stessa Società.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 per l’Oddo e della
ammenda di € 1.500,00 per la Soc. Lazio.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento dell’Oddo è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta in modo chiaro ed inequivoco che, al termine della gara, il
calciatore Massimo Oddo si avvicinava all’arbitro rivolgendogli espressioni di tenore
evidentemente ingiurioso ed irriguardoso.
I deferiti, nella propria memoria difensiva, giustificano la condotta dell’Oddo con
motivazioni che non hanno alcuna incidenza sulla sussistenza degli addebiti contestati.
A ben vedere, infatti, il referto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, fonte di prova
privilegiata, è piuttosto preciso nell’indicare tra i giocatori della Lazio che inveivano contro
il direttore di gara, il calciatore Oddo, che veniva riconosciuto anche se privo di maglietta.
Nessun dubbio pertanto sussiste né sulla identificazione dell’Oddo, né sulla circostanza che
destinatario delle espressioni usate fosse il direttore di gara. A ciò si aggiunga che le
modalità con le quali si è conclusa la gara, ossia il goal subito all’ultimo secondo, non sono
assolutamente tali da giustificare la condotta degli incolpati.
E’ indubbio, pertanto, che il comportamento dell’Oddo integra la violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme
federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva.
Devono conseguentemente affermarsi le responsabilità sia dell’Oddo, sia della Soc. Lazio.
Sanzione equa appare quella del dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione e
dell’ammenda di € 2.500,00 a Massimo Oddo e dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Lazio.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 289 DEL 31 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Massimo ODDO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Reggina-Lazio del 30/1/05)."