LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)
Il procedimento
Con provvedimento in data 15/03/05 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Reggina la
sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso
della gara Reggina-Messina del 13/5/03, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, in tre
occasioni durante il primo tempo; per aver lanciato bottigliette in plastica sul terreno di
giuoco, in più occasioni nel primo tempo; per aver lanciato da una curva, immediatamente
prima dell’inizio del secondo tempo, numerosi petardi, fumogeni, bengala, bottiglie in
plastica parzialmente piene d’acqua, pietre ed accendini verso il portiere avversario,
ripetendo per ben due volte con analoghe modalità tali lanci, nonostante l’intervento del
Presidente e dei calciatori della propria squadra, oltreché dell’Arbitro; per aver con tali
condotte gravemente pericolose per l’incolumità del portiere avversario costretto l’Arbitro
ad invertire le posizioni delle due squadre sul terreno; per aver lanciato dalla curva opposta
contro il portiere avversario, che aveva raggiunto la nuova posizione, oggetti vari tra i quali
bottiglie in plastica parzialmente piene d’acqua, fumogeni e sassi; per avere con i
comportamenti sopra descritti provocato un ritardo di dieci minuti nell’inizio della
ripresa; per aver lanciato sul terreno di giuoco bottigliette in plastica, bengala e fumogeni,
in più occasioni nel corso del secondo tempo.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Reggina osservando: a)
che il lancio di oggetti che aveva indotto l’arbitro a invertire il campo di destinazione delle
squadre era avvenuto nel corso dell’intervallo e prima che il giuoco riprendesse, senza che
tale lancio provocasse danni potenziali o concreti; b) che il Presidente della Società, sig.
Pasquale Foti, si era attivato per fare cessare i lanci pericolosi, recandosi sul terreno di
gioco; c) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle irrogate in
fattispecie analoghe, con particolare riguardo alla diffida; d) che la restante parte del
pubblico, ospitata in altri settori dello stadio rispetto a quello da cui provenivano i lanci,
aveva manifestato il proprio dissenso nei confronti dei sostenitori che procedevano al lancio
di oggetti.
La Soc. Reggina chiedeva quindi la revoca della sanzione della diffida e una congrua
riduzione dell’ammenda.
All’odierna riunione è comparso il Presidente della reclamante, il quale ha illustrato i motivi
di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentito il rappresentante della reclamante, ritiene che i
motivi di gravame siano parzialmente fondati.
Il comportamento dei tifosi della Reggina, così come refertato e non contestato nella sua
materialità dal ricorrente, si è concretizzato nel lancio reiterato di oggetti, compresi petardi,
non solo nell’intervallo, ma anche nel corso del primo tempo; all’inizio del secondo tempo,
tali lanci si sono intensificati, “ nonostante l’intervento del Presidente e dei calciatori della
Reggina, oltreché dell’Arbitro”, tanto da indurre quest’ultimo a decidere l’inversione della
posizione delle squadre in campo, quale unica misura possibile per consentire la ripresa del
giuoco, ripreso comunque con un ritardo di dieci minuti.
I lanci sono poi proseguiti “in più occasioni nel corso del secondo tempo”.
Tale comportamento è stato quindi di indubbia gravità, tenuto conto della intensità e della
reiterazione dei lanci, della capacità contundente degli oggetti (in particolare i petardi e le
pietre), e del conseguente elevato pericolo per l’incolumità delle persone presenti sul
campo (in particolare il portiere della squadra ospite ed un assistente). Il fatto, rilevato
dalla difesa della reclamante, che non si sia verificato alcun danno è da imputarsi a
circostanze fortunate ma non certo alla mancanza di volontà lesiva da parte degli autori dei
lanci. Neppure è provato che vi siano state significative manifestazioni di dissenso da parte
di altri settori del pubblico.
Va tuttavia rilevato che il Presidente della società Reggina e il capitano della squadra si
sono attivamente adoperati per far cessare le intemperanze delle frange più esagitate della
tifoseria.
Per cui, tenuto conto di tale apprezzabile comportamento, questa Commissione ritiene che
la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo – pur tenuto conto della recidiva specifica (che
giustifica sicuramente l’irrogazione della sanzione aggiuntiva della diffida) – può essere
ridotta nella misura di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione a € 40.000,00 di ammenda
con diffida e dispone la restituzione della tassa.
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