LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. REGGINA avverso l’ammenda di € 50.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05) Il procedimento Con provvedimento in data 15/03/05 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Reggina la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 con diffida, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Reggina-Messina del 13/5/03, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, in tre occasioni durante il primo tempo; per aver lanciato bottigliette in plastica sul terreno di giuoco, in più occasioni nel primo tempo; per aver lanciato da una curva, immediatamente prima dell’inizio del secondo tempo, numerosi petardi, fumogeni, bengala, bottiglie in plastica parzialmente piene d’acqua, pietre ed accendini verso il portiere avversario, ripetendo per ben due volte con analoghe modalità tali lanci, nonostante l’intervento del Presidente e dei calciatori della propria squadra, oltreché dell’Arbitro; per aver con tali condotte gravemente pericolose per l’incolumità del portiere avversario costretto l’Arbitro ad invertire le posizioni delle due squadre sul terreno; per aver lanciato dalla curva opposta contro il portiere avversario, che aveva raggiunto la nuova posizione, oggetti vari tra i quali bottiglie in plastica parzialmente piene d’acqua, fumogeni e sassi; per avere con i comportamenti sopra descritti provocato un ritardo di dieci minuti nell’inizio della ripresa; per aver lanciato sul terreno di giuoco bottigliette in plastica, bengala e fumogeni, in più occasioni nel corso del secondo tempo. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Reggina osservando: a) che il lancio di oggetti che aveva indotto l’arbitro a invertire il campo di destinazione delle squadre era avvenuto nel corso dell’intervallo e prima che il giuoco riprendesse, senza che tale lancio provocasse danni potenziali o concreti; b) che il Presidente della Società, sig. Pasquale Foti, si era attivato per fare cessare i lanci pericolosi, recandosi sul terreno di gioco; c) che la sanzione era da ritenere eccessiva in confronto a quelle irrogate in fattispecie analoghe, con particolare riguardo alla diffida; d) che la restante parte del pubblico, ospitata in altri settori dello stadio rispetto a quello da cui provenivano i lanci, aveva manifestato il proprio dissenso nei confronti dei sostenitori che procedevano al lancio di oggetti. La Soc. Reggina chiedeva quindi la revoca della sanzione della diffida e una congrua riduzione dell’ammenda. All’odierna riunione è comparso il Presidente della reclamante, il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentito il rappresentante della reclamante, ritiene che i motivi di gravame siano parzialmente fondati. Il comportamento dei tifosi della Reggina, così come refertato e non contestato nella sua materialità dal ricorrente, si è concretizzato nel lancio reiterato di oggetti, compresi petardi, non solo nell’intervallo, ma anche nel corso del primo tempo; all’inizio del secondo tempo, tali lanci si sono intensificati, “ nonostante l’intervento del Presidente e dei calciatori della Reggina, oltreché dell’Arbitro”, tanto da indurre quest’ultimo a decidere l’inversione della posizione delle squadre in campo, quale unica misura possibile per consentire la ripresa del giuoco, ripreso comunque con un ritardo di dieci minuti. I lanci sono poi proseguiti “in più occasioni nel corso del secondo tempo”. Tale comportamento è stato quindi di indubbia gravità, tenuto conto della intensità e della reiterazione dei lanci, della capacità contundente degli oggetti (in particolare i petardi e le pietre), e del conseguente elevato pericolo per l’incolumità delle persone presenti sul campo (in particolare il portiere della squadra ospite ed un assistente). Il fatto, rilevato dalla difesa della reclamante, che non si sia verificato alcun danno è da imputarsi a circostanze fortunate ma non certo alla mancanza di volontà lesiva da parte degli autori dei lanci. Neppure è provato che vi siano state significative manifestazioni di dissenso da parte di altri settori del pubblico. Va tuttavia rilevato che il Presidente della società Reggina e il capitano della squadra si sono attivamente adoperati per far cessare le intemperanze delle frange più esagitate della tifoseria. Per cui, tenuto conto di tale apprezzabile comportamento, questa Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo – pur tenuto conto della recidiva specifica (che giustifica sicuramente l’irrogazione della sanzione aggiuntiva della diffida) – può essere ridotta nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione a € 40.000,00 di ammenda con diffida e dispone la restituzione della tassa.
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