LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)
Il procedimento
Con provvedimento in data 15/03/05 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Messina la
sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara
Reggina-Messina del 13/5/03, lanciato, in più occasioni, bottigliette di plastica semipiene ed
un’asta per bandiera verso un settore occupato dai sostenitori avversari, colpendo ad un
piede un poliziotto.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Messina chiedendo la
riduzione della sanzione, attesa la modestissima pericolosità dei comportamenti
antiregolamentari posti in essere dai propri sostenitori in trasferta.
All’odierna riunione è comparso il patrocinatore della reclamante il quale ha illustrato i
motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentita la reclamante, ritiene che il gravame sia
fondato.
In effetti risulta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che i sostenitori del
Messina, nonostante il clima di elevata tensione innescato dalle gravi intemperanze poste in
essere dai tifosi locali (v. decisione di questa Commissione nella riunione odierna), si sono
limitati a lanciare, verso un settore dello stadio occupato da questi ultimi, quattro
bottigliette di plastica parzialmente piene d’acqua, una delle quali attingeva ad un piede un
poliziotto (che non riportava però alcuna lesione). Tenuto conto della recidiva e del fatto
che si trattava di gara disputata in trasferta, appare adeguata alla modesta gravità della
fattispecie concreta, e coerente con i precedenti di questa Commissione in materia, la
sanzione di € 3.500,00.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Messina a €
3.500,00 e dispone la restituzione della tassa.
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