LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 14 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Leandro RINAUDO, calciatore Soc. Cesena avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Arezzo dell’1/4/05 – C.U. n. 294 del 5/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 14 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo del sig. Leandro RINAUDO, calciatore Soc. Cesena avverso la squalifica per tre
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Arezzo dell’1/4/05 –
C.U. n. 294 del 5/4/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Leandro
Rinaudo, tesserato per la Soc. Cesena, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la partita Cesena-Arezzo dell’1/4/05, ha
proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di
squalifica. In via istruttoria, il calciatore ha prodotto alcune foto (allegate al reclamo) ed ha
chiesto di essere ascoltato personalmente, anche con l’assistenza di un difensore di fiducia.
A sostegno del gravame, il reclamante afferma l’inadeguatezza e l’iniquità della sanzione, in
quanto l’episodio dovrebbe considerarsi realizzato “in azione di giuoco” e non “a giuoco
fermo”, e dovrebbe qualificarsi non come “atto di violenza”, ma come “condotta scorretta”.
Sotto il primo profilo la condotta censurata - diretta a “contendere all’avversario una
posizione di vantaggio per, immediatamente dopo, colpire il pallone a pochi metri dalla
porta avversaria” – rientrerebbe, secondo l’interpretazione che si ricaverebbe da precedenti
decisioni della Commissione Disciplinare, tra “gli atti direttamente ed indirettamente
funzionali ad un futuro e successivo controllo del pallone”.
Sotto il secondo profilo, si sarebbe trattato di un intervento scomposto sull’avversario, privo
di qualsiasi connotazione di violenza, tra l’altro non esattamente visto dall’assistente (la cui
visuale era parzialmente ostruita dalla presenza di un cospicuo numero di calciatori) ed
amplificato dall’atteggiamento del calciatore colpito, che così facendo avrebbe influenzato
l’assistente nella redazione del referto. Il reclamante afferma infatti di aver colpito
l’avversario non al volto bensì al petto.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive ed essersi riportato alle richieste di cui al
reclamo, in via istruttoria ha chiesto l’acquisizione della cassetta contenente le immagini
televisive dell’episodio, nonché il supplemento di referto diretto a chiarire le modalità con
le quali l’episodio si sarebbe realizzato.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in via preliminare ritiene di
non poter accogliere la richiesta di acquisizione della prova televisiva, mancando i
presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 31 a4) CGS, in quanto per
ammissione dello stesso reclamante l’infrazione è stata comunque commessa, con la
conseguenza dell’inutilizzabilità della prova televisiva, ammissibile solo allorquando diretta
ad escludere la commissione del fatto e non la graduazione della responsabilità.
Pertanto, sentito l’assistente del direttore di gara, nel merito rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali redatti dall’Assistente, emerge che il Rinaudo ha colpito un avversario
volontariamente al volto con una gomitata. Al fine di determinare il momento in cui
l’episodio sarebbe avvenuto, l’assistente ha chiarito telefonicamente alla Commissione
Disciplinare - in sede di interpello – che le parole “a gioco fermo” erano riferite al momento
in cui il fatto veniva portato dall’assistente stesso all’attenzione del direttore di gara.
Appare pertanto condivisibile la ricostruzione dell’episodio fornita dalla difesa del
calciatore, essendosi trattato di una condotta funzionale ad un futuro controllo del pallone,
diretto nella zona del campo occupata dal Rinaudo e dal giocatore avversario colpito, e
avvenuto non a gioco fermo.
Il gesto tuttavia - di natura violenta e pericoloso – a prescindere dalla sua intenzionalità
lesiva, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e la
parte del corpo attinta (il volto dell’avversario, come ribadito dall’assistente in sede di
interpello) è senza dubbio pericoloso.
Congrua pertanto appare la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 14 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Leandro RINAUDO, calciatore Soc. Cesena avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Arezzo dell’1/4/05 – C.U. n. 294 del 5/4/05)."