LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 14 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Leandro RINAUDO, calciatore Soc. Cesena avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Arezzo dell’1/4/05 – C.U. n. 294 del 5/4/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 14 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del sig. Leandro RINAUDO, calciatore Soc. Cesena avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cesena-Arezzo dell’1/4/05 – C.U. n. 294 del 5/4/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Leandro Rinaudo, tesserato per la Soc. Cesena, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la partita Cesena-Arezzo dell’1/4/05, ha proposto reclamo il calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. In via istruttoria, il calciatore ha prodotto alcune foto (allegate al reclamo) ed ha chiesto di essere ascoltato personalmente, anche con l’assistenza di un difensore di fiducia. A sostegno del gravame, il reclamante afferma l’inadeguatezza e l’iniquità della sanzione, in quanto l’episodio dovrebbe considerarsi realizzato “in azione di giuoco” e non “a giuoco fermo”, e dovrebbe qualificarsi non come “atto di violenza”, ma come “condotta scorretta”. Sotto il primo profilo la condotta censurata - diretta a “contendere all’avversario una posizione di vantaggio per, immediatamente dopo, colpire il pallone a pochi metri dalla porta avversaria” – rientrerebbe, secondo l’interpretazione che si ricaverebbe da precedenti decisioni della Commissione Disciplinare, tra “gli atti direttamente ed indirettamente funzionali ad un futuro e successivo controllo del pallone”. Sotto il secondo profilo, si sarebbe trattato di un intervento scomposto sull’avversario, privo di qualsiasi connotazione di violenza, tra l’altro non esattamente visto dall’assistente (la cui visuale era parzialmente ostruita dalla presenza di un cospicuo numero di calciatori) ed amplificato dall’atteggiamento del calciatore colpito, che così facendo avrebbe influenzato l’assistente nella redazione del referto. Il reclamante afferma infatti di aver colpito l’avversario non al volto bensì al petto. Alla riunione odierna, è comparso il difensore del reclamante, il quale dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive ed essersi riportato alle richieste di cui al reclamo, in via istruttoria ha chiesto l’acquisizione della cassetta contenente le immagini televisive dell’episodio, nonché il supplemento di referto diretto a chiarire le modalità con le quali l’episodio si sarebbe realizzato. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in via preliminare ritiene di non poter accogliere la richiesta di acquisizione della prova televisiva, mancando i presupposti per l’applicazione della norma di cui all’art. 31 a4) CGS, in quanto per ammissione dello stesso reclamante l’infrazione è stata comunque commessa, con la conseguenza dell’inutilizzabilità della prova televisiva, ammissibile solo allorquando diretta ad escludere la commissione del fatto e non la graduazione della responsabilità. Pertanto, sentito l’assistente del direttore di gara, nel merito rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali redatti dall’Assistente, emerge che il Rinaudo ha colpito un avversario volontariamente al volto con una gomitata. Al fine di determinare il momento in cui l’episodio sarebbe avvenuto, l’assistente ha chiarito telefonicamente alla Commissione Disciplinare - in sede di interpello – che le parole “a gioco fermo” erano riferite al momento in cui il fatto veniva portato dall’assistente stesso all’attenzione del direttore di gara. Appare pertanto condivisibile la ricostruzione dell’episodio fornita dalla difesa del calciatore, essendosi trattato di una condotta funzionale ad un futuro controllo del pallone, diretto nella zona del campo occupata dal Rinaudo e dal giocatore avversario colpito, e avvenuto non a gioco fermo. Il gesto tuttavia - di natura violenta e pericoloso – a prescindere dalla sua intenzionalità lesiva, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e la parte del corpo attinta (il volto dell’avversario, come ribadito dall’assistente in sede di interpello) è senza dubbio pericoloso. Congrua pertanto appare la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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