LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 21 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Siena-Messina del 13/2/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 21 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Riccardo ZAMPAGNA – calciatore Soc. Messina violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. MESSINA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Siena-Messina del 13/2/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 21 marzo 2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il sig. Riccardo Zampagna, calciatore della Soc. Messina, nonché la detta
società per violazione, rispettivamente, dell’art. 1 comma 1 C.G.S e dell’art. 2 comma 4
C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Il Procuratore Federale, esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini datata 1 marzo 2005,
ascrive allo Zampagna di avere colpito al naso, nell’intervallo della gara Siena-Messina del
13 febbraio 2005, il sig. Maurizio Lissi, addetto alla vigilanza per conto del Siena, e di
averlo apostrofato con l’epiteto di “nazista”, comportamento che integra la violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. La
responsabilità della Soc. Messina consegue a titolo di responsabilità oggettiva per la
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una
memoria difensiva nella quale si rileva anzitutto come la ricostruzione dei fatti che hanno
portato al deferimento degli incolpati sia inficiata da “forti e seri dubbi”, originati da una
“assolutamente errata percezione di quanto accaduto nell’intervallo” della gara in questione.
Al momento del rientro negli spogliatoi dopo il primo tempo, vi era stata una certa
concitazione e animosità fra i calciatori e mentre l’allenatore del Siena, sig. De Canio si
lamentava con l’arbitro per alcune decisioni da questi assunte e ritenute sfavorevoli allo
stesso Siena, alcuni calciatori del Messina cercavano di zittire lo stesso allenatore dicendogli
“muto, muto”.
Questo stava per provocare una rissa, impedita però dall’intervento del Lissi che si era
frapposto tra i contendenti ed aveva cercato di spingere i calciatori del Messina verso il loro
spogliatoio per evitare qualsiasi contatto con i calciatori del Siena.
E’ in questa fase che sarebbe avvenuto il fatto all’origine del presente procedimento.
Gli incolpati però negano che lo Zampagna abbia colpito il Lissi e che gli abbia rivolto
l’espressione ingiuriosa, rilevano che nessuno dei terzi presenti negli spogliatoi al momento
dell’incidente (Ufficiali di gara, Ispettori di Lega, incaricati del controllo anti-doping e
collaboratori dell’Ufficio Indagini) “ha avuto modo di cogliere l’episodio incriminato così
come descritto dal Lissi e dal sig. Stefano Osti”, segretario del Siena, tanto più che la
posizione in cui si trovava quest’ultimo non gli permetteva di “avere percezione visiva ed
auditiva di quanto poteva accadere all’ingresso dello spogliatoio del Messina”, luogo dove
sarebbe accaduto quanto lamentato dal Lissi.
La difesa degli incolpati prosegue rilevando alcune contraddittorietà nelle dichiarazioni
rilasciate dai dirigenti del Siena agli incaricati dell’Ufficio Indagini e sulla base di tali “non
probanti dichiarazioni accusatorie” nonché del diniego, “senza contraddizioni e/o
tentennamenti”, da parte di Zampagna di avere colpito il Lissi, conclude chiedendo il
proscioglimento da ogni addebito.
All’odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale che ha chiesto la dichiarazione
di responsabilità dei deferiti e la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara
per lo Zampagna e dell’ammenda di 5.000 € per la Soc. Messina.
E’ altresì comparso il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
calciatore Riccardo Zampagna non è censurabile.
Incontestato il fatto che nell’intervallo della gara vi sia stato negli spogliatoi un certo
trambusto e che nel corso dello stesso, il Lissi abbia riportato una contusione al naso, così
come comprovato dal certificato medico, non vi sono tuttavia elementi probatori certi che
suffraghino sufficientemente la tesi accusatoria, così come anche rilevato nella relazione
conclusiva dell’Ufficio Indagini. Nulla risulta dagli atti degli ufficiali di gara, che pure,
secondo la dichiarazione resa dall’addetto alla sicurezza del Siena, al momento in cui si
sarebbe verificato l’episodio erano dallo stesso addetto accompagnati nel loro spogliatoio;
interpellato telefonicamente dall’Ufficio Indagine, il direttore di gara confermava di non
avere assistito al diverbio e tanto meno ad alcuno scontro fisico tra il Lissi e lo Zampagna.
Lo stesso responsabile della sicurezza della soc. Siena dichiarava di non avere potuto udire lo
Zampagna pronunciare la frase “sei un nazista” e di non averlo visto mentre colpiva il Lissi
con un pugno. Del pari, nulla risulta dalle dichiarazioni dell’ispettore di Lega, al quale i fatti
erano stati riferiti.
La mancanza di elementi probatori certi a stabilire la responsabilità dello Zampagna emerge
inoltre dalla relazione del Vice Capo dell’Ufficio Indagini, in data 28 febbraio 2005, che è
all’origine del deferimento. Nell’ultimo paragrafo di tale documento si legge infatti che “la
certezza che a porre in essere l’insulto e il gesto di violenza sia stato il calciatore Zampagna
non trova un riscontro assoluto, in quanto i testimoni terzi non hanno potuto assistere
personalmente e quindi refertare l’episodio…”.
La dinamica dell’episodio non è tale da escludere che la contusione riportata dal Lissi sia
ascrivibile a un gesto intenzionale dell’incolpato. Nulla esclude peraltro che vi sia stato un
contatto fisico tra i due protagonisti conclusosi con un divincolarsi dello Zampagna che abbia
prodotto la lesione lamentata dal
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