LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 21 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Francesco TOTTI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 314 DEL 21 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
Sig. Francesco TOTTI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del
5/3/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 9 marzo 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Francesco Totti, per violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 1,
comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito
federale e per aver pertanto violato i principi di lealtà, correttezza e probità, cui sono tenuti
tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva
nonché dell’art. 4 comma 3 del C.G.S. in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello
svolgimento dei campionati.
La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Roma per violazione degli artt.
2 comma 4 e 4 comma 5 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale, in primo luogo, si afferma l'incensurabilità delle
dichiarazioni di Totti, e di conseguenza la mancanza di responsabilità in capo allo stesso,
atteso che le affermazioni del capitano giallorosso sarebbero prive di qualsiasi potenziale
valenza lesiva, non essendo riferibili a singoli soggetti e potendo in ogni caso essere
ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica.
Mancherebbero infatti, ad avviso dei deferiti, non solo il riferimento a soggetti identificati
ma anche una qualsiasi accusa di irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito
federale.
Si sarebbe trattato, in altri termini, di una asettica e generica critica tecnica, peraltro
fondata, a detta dei deferiti stessi, vista la direzione del sig. Racalbuto definita da tutti non
all'altezza dell'evento.
In merito, la memoria osserva che la stessa giurisprudenza sportiva consente di esprimersi
con toni di disapprovazione purchè non vi siano aggettivi lesivi dell'onorabilità di terzi ed in
particolare afferma che espressioni del tipo " l'arbitraggio è scandaloso" o " il direttore di
gara ci ha sempre fischiato contro" non travalicano il lecito diritto di critica in quanto,
interpretate unitariamente, non si risolvono in una forma di denigrazione ed in una accusa di
parzialità, ma in un giudizio, pur espresso in termini non certo pacati, sull'attività
dell'arbitro e non sulla sua persona ( CU 296/02).
A detta della difesa, Totti non ha voluto negare o mettere in dubbio la regolarità delle gare e
del campionato, ma avrebbe manifestato – con toni ironici e volutamente iperbolici - un
sentimento comune "dell’uomo della strada” rispetto ad alcune anomalie del mondo del
calcio.
Per questi motivi, i deferiti chiedono il proscioglimento da ogni addebito e, in via
subordinata, l’applicazione della sanzione al minimo edittale.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 20.000,00 sia per Totti sia per la Soc. Roma.
Sono comparsi altresì il calciatore Francesco Totti ed il rappresentante della Società,
accompagnati dal proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già
esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che alcune
dichiarazioni del Totti rilasciate ad organi di informazione a seguito della gara Roma–
Juventus, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.
Osserva preliminarmente la Commissione che per costante giurisprudenza il diritto di
critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale,
non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto
per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di
“parte”.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente
diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano
ammissibili gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della
personalità. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le
insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.
E' vero che, come osserva la difesa dei deferiti, la giurisprudenza sportiva in più occasioni
ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso
espressioni “vivaci, colorite e polemiche”, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere
manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite.
Come ha già avuto modo di osservare in passato questa Commissione, in tali frangenti non
viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del
pensiero (ovviamente incontestabile), quanto piuttosto quello delle modalità del suo
esercizio, che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica.
In tal senso è proprio la stessa difesa dei deferiti a ricordare che in più occasioni questa
Commissione ha osservato che l’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei
soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone
comunque agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o altri organismi operanti
nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e
rettitudine previsti dal comma 1 dell’art. 1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della
disciplina sportiva.
Orbene, nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate da Totti, tenuto conto del
contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento,
travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun
elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti
nell’ambito federale.
A tal fine si ribadisce che anche lo stato d’animo di palese amarezza conseguente ad una
decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse di volontarietà negli
errori al deliberato scopo di favorire una squadra in danno di un’altra.
Le affermazioni dell’incolpato (“Abbiamo provato a vincere ma giocare 14 contro 11 è
difficile.[…] Vogliamo parlare della gomitata che mi ha dato Emerson? ….è passata
inosservata perché Emerson è della Juve. […] Dovrebbe decidere tutto il campo: solo in
Italia questo non avviene perché conta di più il potere che si esercita nel Palazzo”) non
possono essere ritenute mera estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.
A nulla vale l'assunto della difesa in merito alla supposta "indeterminatezza dei destinatari",
genericità tale da conferire al contenuto delle stesse dichiarazioni – a detta dei deferiti -
un'inidoneità offensiva che le renderebbe prive di ogni potenziale valenza lesiva.
In particolare, le stesse si risolvono in una forma di oggettiva denigrazione del direttore di
gara (accusato non tanto di incapacità quanto di vera e propria parzialità) e dell’intero
ordinamento federale accusato di favorire alcune società in danno di altre, adombrando,
quindi, dubbi sulla regolarità e sulla correttezza dello svolgimento del Campionato. In altre
parole, le affermazioni del Totti possono ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione
che esiste uno specifico “potere” condizionante l’intero sistema calcistico.
A sostegno si osserva, ed anche qui è la stessa difesa a sottolinearlo, come questa
Commissione pacificamente reputa che le espressioni secondo cui gli arbitri italiani "sono
condizionati dalla lobby di potere del calcio" ed esiste un "sistema lobbystico che
condiziona la vita del sistema calcistico" travalicano il lecito diritto di critica, perché
tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sull’imparzialità dei direttori di gara e
sulla correttezza dello svolgimento dei campionati.
Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni
avviene tramite gli organi di stampa, peraltro nel caso de quo addirittura a diversi giorni di
distanza dalla conclusione della gara (e non in una sede istituzionale) e comunque lontano
da quella trance agonistica tipica dell’evento sportivo.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Totti e, conseguentemente, quella della Soc.
Roma in relazione ai fatti contestati.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il
prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché
a negare la correttezza dello svolgimento del Campionato, nonché della posizione di Totti
nell’ambito della propria società di appartenenza e, in generale, del calcio italiano,
considerato altresì il comportamento processale del deferito (il quale, manifestando il
proprio rammarico, ha espresso le proprie scuse per l’episodio) e l’assenza di precedenti
specifici per l’incolpato, risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Totti la
sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 e alla Soc. Roma la sanzione dell’ammenda di €
15.000,00.
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