LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore IBRAHIMOVIC Zlatan (gara Juventus- Internazionale del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore IBRAHIMOVIC Zlatan (gara Juventus- Internazionale del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05). Il procedimento La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Zlatan Ibrahimovic, tesserato per la Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Internazionale del 20/4/2005, ed in particolare per aver colpito tra mento e collo un calciatore avversario (Cordoba) con il proprio braccio sinistro allargato, in frangente estraneo all’azione di giuoco. A sostegno del gravame, si assume che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, posto che, in primo luogo, non potrebbe affermarsi con certezza che l’episodio sia veramente sfuggito anche agli assistenti del direttore di gara. Invero, a detta della reclamante, almeno uno degli assistenti si sarebbe trovato in posizione ottimale per seguire l’azione; inoltre risulterebbe dalle immagini televisive che il direttore di gara, una volta accortosi del fatto che un calciatore dell’Internazionale si trovava a terra, ebbe a segnalare agli altri calciatori della medesima squadra – con chiara gestualità – di aver sotto controllo la situazione, per aver compreso quanto accaduto, ciò che farebbe presumere una sua consultazione quanto meno visiva con uno degli assistenti. La reclamante chiede pertanto acquisirsi sul punto ulteriori informazioni dagli assistenti di gara. In secondo luogo, la reclamante contesta che il gesto compiuto da Ibrahimovic possa essere considerato estraneo all’azione di giuoco: ciò in quanto l’avvicinarsi del calciatore juventino alla zona di campo ove si stava svolgendo l’azione era finalizzato a rientrare da un possibile fuori gioco o comunque a dettare il passaggio in caso di rinnovato possesso del pallone da parte dei propri compagni di squadra. Quindi, a detta della reclamante, allorché venne “agganciato” al piede da Cordoba, Ibrahimovic stava partecipando al gioco con comportamento funzionale allo svolgimento dell’azione considerata nel suo complesso, tanto più che proprio in quel momento il pallone era stata recuperato, sia pure fallosamente, dai calciatori juventini, impegnati in un “pressing alto” sugli avversari, ed indirizzato nella zona di campo occupata appunto da Cordoba e Ibrahimovic. In terzo luogo si contesta la natura violenta della condotta posta in essere da Ibrahimovic: questi infatti, vistosi impedito nel suo movimento verso il centro campo dal pestone al piede operato in suo danno dall’avversario, si sarebbe limitato ad una reazione istintiva, provocata dal dolore avvertito, ed avrebbe effettuato una rotazione su se stesso allargando il braccio con angolo di escursione modesto (40-50 gradi), fino ad attingere il collo di Cordoba senza alcuna idoneità lesiva. Sul punto la difesa produce relazione medico-legale. Conclude pertanto la reclamante chiedendo la revoca della sanzione di due giornate di squalifica; in subordine chiede la riduzione della stessa, dovendosi considerare circostanza attenuante la provocazione posta in essere da Cordoba con la sua precedente scorrettezza (atto violento inspiegabilmente ignorato dal Procuratore Federale). Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale – dopo aver dato lettura di una dichiarazione scritta rilasciata dal calciatore - ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, acquisito supplemento di rapporto dal direttore di gara, rileva che il gravame non è fondato. Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. (nello specifico si tratta di riprese effettuate dall’emittente televisiva SKY). Premesso che non compete alla Commissione denunciare, in questa sede, eventuali limiti della normativa riguardante l’utilizzo della prova televisiva né sindacare, da un punto di vista generale, la correttezza e la coerenza dell’esercizio del potere di segnalazione conferito al Procuratore Federale dall’art. 31 CGS, si osserva come dalle immagini acquisite risulti che al 42° del secondo tempo, mentre il pallone era controllato dall’Internazionale nella propria trequarti, Cordoba e Ibrahimovic, nei pressi dell’area di rigore dell’Internazionale, venivano a contatto fisico: il primo agganciava con un piede, bloccandolo, il piede dell’avversario; questi a sua volta compiva una parziale rotazione su se stesso e colpiva con il proprio braccio sinistro allargato la zona tra mento e collo del calciatore nerazzurro, che cadeva a terra. Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano chiaramente che l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, non ebbe modo di percepire quanto accadeva alle sue spalle tra Cordoba e Ibrahimovic. Il dubbio – sollevato dalla reclamante - che lo scontro fisico tra i due calciatori potesse invece essere stato notato da uno degli assistenti è stato fugato con l’odierna audizione telefonica del direttore di gara e del suo secondo assistente: entrambi hanno riferito di non aver assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del requisito dell’estraneità della condotta violenta all’azione di giuoco. Al riguardo la Commissione ritiene che l’espressione azione in svolgimento non implichi necessariamente il controllo o il possibile controllo del pallone, ma ricomprenda anche – come ribadito in precedenti decisioni – gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di gioco considerata nel suo complesso). Ovviamente la possibilità di futuro possesso del pallone – da parte del calciatore che pone in essere la condotta violenta - deve essere attuale e concreta, non del tutto ipotetica ed eventuale. Nel caso di specie, dalle immagini televisive risulta chiaramente che, negli attimi immediatamente precedenti al contatto fisico, entrambi i calciatori stavano lentamente rientrando verso il centrocampo, disinteressandosi dell’azione in corso, la quale evidentemente, non doveva apparirgli suscettibile di sviluppi tali da coinvolgerli nel recupero del pallone (che in quel momento era in possesso della squadra ospite). L’assunto difensivo secondo cui giusto in quel frangente un calciatore dell’Internazionale avrebbe perso il controllo del pallone (che sarebbe stato indirizzato proprio nella zona di campo ove si trovavano Cordoba e Ibrahimovic) non trova conforto nelle immagini televisive, le quali evidenziano invece come al momento del contatto fisico tra i due calciatori l’arbitro avesse già interrotto il gioco (interruzione peraltro sicuramente percepita dai due calciatori) per sanzionare un fallo a favore della squadra ospite. E’ dunque irrilevante la posizione del pallone al momento del contatto. In questa situazione il movimento del calciatore juventino verso il centro campo, l’aggancio del suo piede da parte di Cordoba, il conseguente immediato movimento scomposto del primo sono tutti eventi estranei all’azione di gioco in svolgimento, essendo meramente ipotetica ed eventuale – nei momenti immediatamente antecedenti, alla condotta antiregolamentare – se non del tutto esclusa – nell’incipit della stessa - la possibilità dell’autore di questa di rientrare in possesso del pallone. Difettando dunque nella specie il rapporto di funzionalità – anche intesa come possibilità immediata, concreta ed attuale di recupero del possesso del pallone - tra la condotta violenta e l’azione di gioco in corso, deve ritenersi sussistente il requisito normativo dell’estraneità all’azione di gioco. Quanto al terzo requisito richiesto dall’art. 31 comma a3) del C.G.S., ritiene la Commissione che giustamente la condotta posta in essere da Ibrahimovic sia stata qualificata violenta dal Giudice Sportivo. Il movimento del braccio e la zona del corpo dell’avversario che ne fu attinta costituiscono infatti indici inequivoci di volontà lesiva. La forza cinetica impressa al gesto di flessione dell’avambraccio sul braccio ed al conseguente allargamento dell’arto verso il volto ed il collo di Cordoba non è stata di intensità tale da poter arrecare danni al calciatore colpito (e la caduta a terra di quest’ultimo è stata verosimilmente frutto di scorretta esagerazione), ma non si è sicuramente trattato di un semplice movimento istintivo o “riflesso”, perché la mera reazione al dolore (che certamente non può essere stato molto significativo) per il pestone al piede avrebbe dovuto e potuto estrinsecarsi in gesti ben diversi e più contenuti, senza necessità di attingere il collo dell’avversario. In ordine alla quantificazione della sanzione, questa Commissione non può che condividere la valutazione del Giudice Sportivo, essendo dagli Organi di giustizia sportiva costantemente sanzionate con la squalifica per due giornate effettive di gara le condotte violente a gioco fermo. Quanto all’invocata applicazione dell’attenuante della provocazione, la Commissione ritiene che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata sproporzionata rispetto all’asserito “pestone” ricevuto dal Cordoba (la cui precisa dinamica non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive). L’episodio in esame non è quindi equiparabile al precedente invocato dalla difesa (C.U. 101 del 29/10/2002), essendo diversa la condotta che in quel caso venne valutata dal Giudice Sportivo come “provocazione” (fallo in gioco pericoloso sanzionato con ammonizione) tale da giustificare la riduzione della sanzione. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it