LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio BOCCHETTI (gara Piacenza-Treviso del 9/4/05 – C.U. n. 301 del 12/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PIACENZA avverso la squalifica per sei giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio BOCCHETTI (gara Piacenza-Treviso
del 9/4/05 – C.U. n. 301 del 12/4/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio
Bocchetti, tesserato per la Soc. Piacenza, la sanzione della squalifica per sei giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Piacenza-Treviso del
9/4/2005 (pugno sferrato al capo contro un avversario, al termine della partita), ha proposto
reclamo la Soc. Piacenza, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame si rileva, innanzitutto, che non vi sarebbe stata premeditazione, in
quanto il Bocchetti avrebbe raggiunto un gruppo di calciatori tra i quali era in atto una
“rissa verbale”, e, in secondo luogo, che il colpo nei confronti dell’avversario sarebbe stato
inferto “con la mano aperta” e non con un pugno.
Alla riunione odierna, sono comparsi il difensore della Società reclamante e lo stesso
calciatore Bocchetti: il primo ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive
contenute nel reclamo, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate, il secondo ha
riconosciuto la gravità del proprio comportamento, ribadendo il rincrescimento, già
pubblicamente manifestato, per l’accaduto.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Bocchetti, al termine della gara, dopo aver corso
dalla panchina sul terreno di giuoco per una cinquantina di metri, ha sferrato con violenza
un pugno contro un avversario, colpendolo di striscio alla tempia sinistra e provocandogli
uno shock emotivo di breve durata.
Le affermazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato
nel referto del direttore di gara e nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che
quali fonti privilegiate di prova, risultano esaurienti e puntuali nella descrizione del fatto.
Ne deriva che il comportamento del Bocchetti deve essere valutato come particolarmente
grave.
Tuttavia, tenuto conto della mancanza di precedenti e del comportamento processuale
dell’incolpato nonché conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi
analoghi, appare equa e sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
squalifica del calciatore Antonio Bocchetti a cinque giornate effettive di gara; dispone la
restituzione della tassa.
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