LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 31/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Toldo, tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 30 s/s 2003/2004 (Rizzato-Toldo). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in realtà, il lodo sta ricevendo esecuzione in quanto la Soc. Internazionale, con la quale il Toldo è tesserato, sta provvedendo mensilmente a trattenere parte dello stipendio e a versarla al Rizzato. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 500,00. È comparso altresì il difensore dell’incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì in subordine una sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Toldo è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Toldo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera Arbitrale della F.I.G.C. n. 30 s/s 2003/2004. Non assume rilievo la circostanza che la Soc. Internazionale stia provvedendo mensilmente a trattenere parte dello stipendio e a versarla al Rizzato sia perché le somme sino ad oggi versate si riferiscono ad un altro lodo (quello del 21/2/2003, come si evince dalla stessa memoria difensiva presentata), sia perché, in ogni caso, non è stato osservato il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 11 del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Ne deriva che il comportamento dell’incolpato integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Toldo. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a Francesco Toldo.
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