LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. ROMA avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TOTTI Francesco (gara Roma-Siena del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. ROMA avverso la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore TOTTI Francesco (gara Roma-Siena del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francesco Totti, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Siena-Roma del 20/04/05, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza, in persona dell’Amministratore Delegato, ed il diretto interessato, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara, con la commutazione della quarta e della quinta giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria da porsi a carico del detto giocatore. In via istruttoria, la difesa dei reclamanti chiedeva l’ammissione di una serie di immagini televisive ex art. 31, lett. a4) C.G.S. e di alcune fotografie e ritagli di quotidiani. A sostegno del gravame, i ricorrenti, premesso che il comportamento di Totti sarebbe il “frutto di un impeto transitorio di reazione, causato da una palese quanto preordinata condotta provocatoria” e che lo stesso Totti, consapevole di avere sbagliato, aveva comunque presentato pubbliche scuse, portavano le seguenti argomentazioni: a) genericità ed astrattezza della decisione reclamata, tale da rendere difficoltoso lo stesso diritto di difesa; b) inesistenza del primo dei due fatti ascritti a Totti, ovvero il calcio dato al calciatore del Siena Colonnese, con conseguente totale estraneità della condotta del calciatore da qualsivoglia forma di “critica e/o punibilità”; c) atteggiamento aggressivo e palesemente provocatorio tenuto nei confronti di Totti dallo stesso Colonnese, nonché dal di lui compagno di squadra Tudor (come evidenziato da alcune immagini prodotte dalla ricorrente e confermato altresì da alcuni precedenti “storici” del 1996 e 1997, essi stessi documentati attraverso immagini televisive prodotte); d) valutazione del comportamento complessivo (anche successivo ai fatti) dei soggetti interessati, incluso quello di solidarietà e fair play tenuto dallo stesso compagno di squadra del Colonnese, Bruno Cirillo (si veda, a tale proposito, un articolo de “Il Messaggero” prodotto dalla difesa); e) particolare tenuità del gesto (il secondo episodio oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo), del tutto privo di valenza lesiva, considerate le modalità attraverso le quali esso è stato posto in essere (mano aperta e non chiusa a pugno, movimento ampio e non diretto del braccio); f) eccessiva afflittività della sanzione comminata. All’odierno dibattimento, sono comparsi il calciatore, il rappresentante della Società ed il difensore, i quali, previo deposito di registrazione audiovisiva degli episodi contestati, hanno ulteriormente illustrato i motivi del gravame ribadendo le richieste ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione rileva preliminarmente che, in base all’art. 31, lett. a4) C.G.S., la prova televisiva cd. “a discarico” è ammissibile solo nel caso in cui le immagini - che offrano piena garanzia tecnica e documentale – siano “tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”. Per questi motivi, questa Commissione ritiene ammissibili, ex art. 31, lett. a4) C.G.S., le sole immagini prodotte dal reclamante relative all’episodio contestato (riprese dell’emittente televisiva Sky riguardanti le condotte poste in essere dal giocatore Totti al 18° del secondo tempo delle gara Roma-Siena del 20/4/2005). Ne consegue l’inammissibilità di ogni altra documentazione televisiva prodotta dalla difesa relativa ad episodi verificatesi nel corso della gara in questione o accaduti durante precedenti campionati ovvero, a maggior ragione, riguardanti programmi televisivi non direttamente attinenti la gara, essendo tali immagini estranee alle finalità indicate dal dettato normativo di cui all’art. 31 lett. a4) C.G.S. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le immagini televisive di cui sopra, ritiene il gravame infondato. Relativamente alla prima parte dell’episodio oggetto del presente procedimento, nelle immagini televisive prodotte dal reclamante, la presenza di un terzo soggetto, un difensore del Siena, impedisce infatti una visione chiara, completa ed inequivocabile di quanto accade fra i due protagonisti dell’episodio contestato al momento in cui gli stessi si trovano affiancati. L’esame di tali immagini non consente, pertanto, a questa Commissione di poter affermare con certezza, così come richiesto dalla normativa, che il calciatore Totti non abbia “in alcun modo” commesso l’infrazione di cui al dettagliato referto dell’assistente del direttore di gara. Ai fini quindi di determinare se Totti abbia commesso o meno l’infrazione, questa Commissione non può che basarsi sul predetto referto. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte dell’episodio - ovvero il “pugno al volto” con cui Totti, dopo che il gioco era stato interrotto, colpiva lo stesso Colonnese (referto dell’assistente del direttore di gara) - le argomentazioni difensive dei reclamanti non possono essere accolte. Anzitutto l’asserita “sistematica ed aggressiva provocazione” di alcuni calciatori del Siena nei confronti di Totti – culminata, come riferito in sede dibattimentale dal reclamante, in una gravissima ingiuria, di cui tuttavia non si è fornita prova processualmente valorizzabile - non costituisce un’attenuante al gesto violento dello stesso; Totti; lo stesso, calciatore professionista ormai da molti anni, dovrebbe infatti essere in grado di mantenere il proprio autocontrollo in qualunque circostanza di gara. Questo tanto più se, come affermato dalla sua stessa difesa, il calciatore “sa di essere un esempio per i giovani e, in special modo per i bambini” per i quali “è anche un modello comportamentale”. Devono poi ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa precedenti storici del 1996 e 1997 che videro come protagonisti sempre lo stesso Colonnese e Totti: Inoltre, le riprese televisive da cui, secondo la difesa, risulterebbe il comportamento provocatorio e simulatorio del calciatore senese, non sono accoglibili in questa sede per i limiti sopra specificati. E’ infine indiscutibile che l’atto posto in essere da Totti, “dopo che l’Arbitro…aveva già interrotto il gioco” così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, per sua stessa natura e per l’obiettivo attinto, è connotato dalla violenza e dalla pericolosità e ininfluente deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi (esclusi dallo stesso direttore di gara), in quanto il danno all’integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell’“atto violento”, rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l’intrinseca sua idoneità a ledere. Appare pertanto equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Totti, tenuto conto della sua qualifica di capitano e della recidiva. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.
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