LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Parma-Palermo del 12/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Parma-Palermo del 12/4/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 18 aprile 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il Sig Rino Foschi, Dirigente della Soc. Palermo per violazione dell’art.1,
comma 1 del C.G.S., per non avere osservato, in relazione alla gara Parma - Palermo del
20/3/05, i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati
della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonchè la Soc.
Palermo ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale, in relazione allo scambio di battute tra il Foschi ed
i dirigenti della squadra avversaria, si sottolinea come la condotta del deferito stesso si
sarebbe realizzata in un breve lasso di tempo e che la concitazione, che ha poi innestato lo
stato di agitazione nervosa del Foschi, non sarebbe attribuibile a lui soltanto ma ad un
reciproco diverbio e scambio di epiteti.
Ulteriore elemento riportato a sgravio sarebbe il fatto che, al termine del primo tempo, il
deferito medesimo sarebbe intervenuto in relazione all’operato dell’arbitro cercando di
rasserenare in maniera opportuna i dirigenti della squadra avversaria.
La memoria difensiva prosegue poi con l’assunto che, pur non negandosi che il Foschi sia
stato travolto da un’ondata emotiva, che lo ha di fatto portato a trascendere, l’esistenza tra il
deferito ed dirigenti della squadra avversaria di un rapporto confidenziale, che va ben oltre
la semplice conoscenza professionale, avrebbe in qualche modo facilitato la reazione
animata del Foschi
Infine, a fini attenuativi, si sottolinea che il Foschi avrebbe presentato (pochi minuti dopo
l’accaduto) le proprie scuse ai colleghi della squadra avversaria.
Per questi motivi, i deferiti chiedono l’applicazione della sanzione minima prevista per i
fatti in esame.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna – per il Foschi - alla
sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche
federali e a rappresentare la società in ambito federale per un periodo di giorni 15 e - per la
Soc. Palermo – alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
E’ comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente
i motivi già esposti in memoria, ha richiamato le conclusioni ivi contenute.
E’ comparso inoltre il deferito, che ha ribadito il proprio rincrescimento per l’accaduto.
I motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il
comportamento del Foschi al termine della gara Parma - Palermo del 20/03/05 è
censurabile.
Innanzitutto, si sottolinea che le risultanze della relazione del collaboratore dell’Ufficio
Indagini - fonte privilegiata di prova - non lasciano dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti e
sulla fondatezza del deferimento.
Dall’esame della relazione risulta evidente che la condotta tenuta dal Foschi in occasione
dell’alterco di cui si è reso protagonista ed oggi in esame costituisce pacificamente
violazione del precetto generale di cui all’art 1 comma 1 del C.G.S., che impone a tutti i
tesserati il rispetto dei principi di correttezza morale e probità in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva.
La predetta relazione riporta, infatti, che il Foschi al termine della gara Parma - Palermo,
veniva colto da una violenta crisi nervosa che lo portava a rivolgere nei confronti del
dirigente accompagnatore e del direttore sportivo del Parma offese, insulti e minacce,
proferendo alcune frasi volgari ed ingiuriose.
Peraltro, lo stesso deferito e la difesa non hanno smentito quanto sopra riportato, pur
tendendo a sminuirne la portata.
Pertanto, la gravità del fatto e dei comportamenti in questione, valutati nel complesso,
inducono ad affermare la responsabilità del Foschi in relazione agli addebiti contestati, cui
consegue quella della Società di appartenenza ex art 2 c. 4 C.G.S. a titolo di responsabilità
oggettiva.
Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, idonee a violare i principi di
correttezza morale e probità, considerato il ruolo di responsabilità ricoperto dal deferito in
ambito societario, valutata tuttavia l’apprezzabilità del comportamento tenuto dal deferito
stesso che ha porto le proprie scuse subito dopo l’accaduto ed in occasione della presente
udienza, risultano quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Foschi la sanzione dell’ammenda di
€ 5.000,00 e alla Soc. Palermo. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00
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