LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Sampdoria-Palermo del 16/4/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Sampdoria-Palermo del 16/4/05). Il procedimento Con provvedimento del 18 aprile 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Rino Foschi, dirigente della Soc. Palermo per violazione dell’art.3, comma 1 e dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara Sampdoria – Palermo del 16/04/05, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica”) nonché ad emittenti televisive (“RAI Sabato Sprint”) giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Palermo ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, nella quale si sottolinea come il deferito (prima, nell’immediato dopo gara, e poi, il giorno successivo) a mezzo stampa, radiofonico e televisivo avrebbe presentato pubblicamente le proprie scuse, ammettendo di aver reagito a caldo e di aver esagerato perdendo il controllo. In particolare, la memoria evidenzia come il Foschi stesso auspichi che i tifosi non traggano esempio dalla propria condotta, riconoscendo come il comportamento da lui tenuto non risulti confacente al ruolo ricoperto. In secondo luogo, rileva come, per rendere più incisive e sentite le proprie scuse, il deferito abbia reputato più opportuno affidare le stesse non ad un mero comunicato stampa ma ai mezzi radiofonici e radiotelevisivi. La memoria rimarca anche come l’evidente stato emotivo di tensione in cui versava il deferito avrebbe imposto, per deontologia, ai giornalisti di interpretare più adeguatamente le dichiarazioni rilasciate dal Foschi, atteso che da un’analisi più attenta si sarebbe evinta l’inesistenza di una reale e concreta volontà dello stesso di denunciare in sede di giustizia sportiva l’assistente di gara, nonché di considerare effettivamente l’operato dello stesso come una provocazione o un’istigazione ovvero come l’equivalente del lancio di un bengala o di un motorino dagli spalti. La linea difensiva prosegue ancora rilevando come nel caso di specie non si sarebbero utilizzati locuzioni offensive o riferimenti spregiativi alla persona bensì espressioni colorite e forti nonché inappropriate ma mai dirette a mettere in discussione la buona fede dell’operato arbitrale. Al contrario, ciò che si sarebbe inteso criticare era l’attività e la capacità professionale dell’assistente, sottolineando come in più occasioni la stessa Commissione, valutando con attenzione l’aspetto della volontarietà, avrebbe statuito che le espressioni utilizzate non trascendono il lecito diritto di critica quando non si risolvono in una forma di denigrazione o in un’accusa di parzialità ma in un giudizio, pur dal tono non pacato, sull’attività dell’arbitro. Per questi motivi, i deferiti concludono l’applicazione della sanzione minima prevista per i fatti in esame. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Foschi alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00, nonché la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Palermo. E’ comparso altresì il rappresentante degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate. E’ comparso inoltre il deferito, che ha ribadito le proprie sentite scuse per quanto accaduto. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Foschi rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Sampdoria – Palermo del 16/04/05 sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale nonché inosservanti i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.. Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari. Relativamente al caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla considerazione che i giudizi espressi sull’attività dei professionisti e non sulle persone sono sempre stati riconosciuti dalla Commissione stessa, anche se espressi in maniera non pacata, come non lesivi dell’onorabilità dei destinatari, perché in essi mancherebbe una volontà di lesione. L’orientamento di questa Commissione si è consolidato nell’affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull’operato dell’arbitro e dei suoi assistenti, dall’altro tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive. Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Foschi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ex art 3 c. 1 C.G.S. . A sostegno si osserva, che frasi come “è una truffa aggravata”, “non posso accettare un rigore come questo. Voglio querelarlo. Il suo atto vale come quello che ha tirato il bengala a S. Siro oppure il motorino giù dagli spalti. Un fatto gravissimo che voglio veder punire fosse l’ultima cosa che faccio” o ancora “un guardalinee così è da denunciare. Si tratta di istigazione alla violenza”, “abbiamo subito un furto aggravato, uno così non può andare impunemente in giro”, o “lo giudico al pari di tanti altri personaggi che la domenica fanno male al calcio”, intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell’operato dell’assistente del direttore di gara. Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica In relazione poi alla causa dell’eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d’animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale. In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale). L’estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Foschi in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza ex art 2 c. 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità (notevole, si ribadisce) delle dichiarazioni rese, idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, nonché a ledere anche il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, considerato il ruolo di responsabilità del Foschi in ambito societario, valutata tuttavia l’apprezzabilità del comportamento tenuto dal deferito, che ha porto le proprie sentite scuse, pubblicamente, nei giorni successivi all’accaduto, specie a mezzo di molteplici organi di stampa e media, con vivo rincrescimento reiterato anche in occasione della presente udienza, risultano quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Foschi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 30 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00.
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