LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 337 DEL 12 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 10/4/05 – C.U. 310 del 18/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 337 DEL 12 maggio 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Palermo-Messina del 10/4/05 – C.U. 310 del 18/4/05).
Il procedimento
Avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto l’ammenda di € 25.000,00 con
diffida, per avere suoi sostenitori - durante l’intervallo della gara Palermo-Messina del
10/4/2005 - lanciato numerosi oggetti (tra i quali bottiglie in plastica, monete, accendini,
aste per bandiera) contro le Forze di Polizia schierate a protezione di quel settore, per aver
poi aggredito, anche a viso coperto, gli stessi poliziotti (numerosi dei quali venivano colpiti
con bastoni), rendendo così necessaria la reazione delle Forze dell’Ordine, che grazie alle
cariche effettuate riuscivano a riportare la normalità dopo alcuni minuti (entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta, peraltro con recidiva), la Soc.
Messina ha proposto rituale reclamo, lamentando: 1) in via preliminare, la violazione degli
articoli 30 e 31 sub. b) CGS, in quanto non rientrava tra i poteri del Giudice Sportivo
chiedere un supplemento di rapporto all’Ufficio Indagini addebitando, tra l’altro, ai
sostenitori della reclamante una condotta aggressiva verso appartenenti alle Forze
dell’Ordine, durante l’intervallo della gara, che assolutamente non traspare dalla
documentazione fatta pervenire nei termini di cui all’articolo 31 sub b/1, dai collaboratori
quell’Ufficio incaricati del controllo della partita; 2) che in ogni caso, quand’anche tale
condotta fosse stata ritenuta di straordinaria gravità, non potevano comunque essere
utilizzate le immagini televisive come previsto dal comma b/2 dell’articolo 31 CGS,
essendo gli episodi stati controllati direttamente dai soggetti richiamati dal comma b/1 del
medesimo articolo: risultando dunque “..irricevibile ed inidoneo a formare la decisione il
supplemento di referto fatto pervenire all’Organo giudicante di primo grado alle 15,37 di
mercoledì 13 aprile ’05, ben oltre cioè il termine perentorio (fissato dalla normativa entro
le ore 22,00 del giorno successivo alla gara)”; 3) che del resto - a norma del comma 4
dell’articolo 30 CGS - il “supplemento di referto” poteva essere richiesto unicamente agli
ufficiali di gara e non all’Ufficio Indagini; 4) nel merito, la ben minore gravità dell’episodio
rispetto alla sanzione inflitta, in quanto i tifosi messinesi presenti nel settore ospiti dello
stadio di Palermo, per evitare di essere continuamente bersagliati da sostenitori della
squadra avversaria – collocatisi in un punto più alto dello stadio - con lanci di uova marce e
cartoni di liquido organico, cercavano di assumere una diversa posizione, ancorché più
vicina alle separazioni tra i settori, trovando peraltro l’incomprensibile opposizione delle
Forze dell’Ordine. Nel produrre, a conferma dell’assoluta tenuità degli episodi verificatisi,
la relazione acquisita dall’Osservatorio permanente presso il Ministero degli Interni, la
reclamante ha rilevato che in tale occasione nessun pericolo è mai insorto nei confronti
dell’arbitro e dei suoi collaboratori, né dei giocatori né degli stessi agenti addetti al servizio
d’ordine, evidenziando altresì la propria costante e concreta collaborazione con le Forze di
Polizia, quale manifestatasi anche in occasione della gara in oggetto. Ha infine osservato
che in realtà “..la responsabilità per i fatti repertati dagli ufficiali di gara doveva essere
posta, in maniera preponderante, a carico della Soc. Palermo in quanto per il combinato
disposto dell’ art. 11, primo comma, del C.G.S. e dell’art. 62 delle N.O.I.F., incombeva su
detta società l’obbligo del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo”.
In via principale ha dunque chiesto l’annullamento con rinvio della reclamata decisione,
affinché il Giudice Sportivo possa rideterminare l’eventuale sanzione “..considerando
unicamente gli elementi di denuncia a Lui pervenuti entro le ore 22.00 del giorno
successivo alla gara”; in via subordinata, l’annullamento della sanzione accessoria della
diffida e la congrua riduzione dell’ammenda.
Alla odierna udienza è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha
dettagliatamente illustrato i motivi di reclamo, avanzando altresì l’ulteriore richiesta di
nuovi approfondimenti istruttori da affidarsi al competente Ufficio Indagini.
I motivi della decisione
Il reclamo è parzialmente fondato.
Preliminarmente si rileva, sotto il profilo procedimentale, che è del tutto corretta la
determinazione del Giudice Sportivo di richiedere all’Ufficio Indagini una relazione
supplementare in ordine agli episodi verificatisi nel corso della gara in oggetto. Infatti, nei
procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori gli Organi di giustizia sportiva si
avvalgono ritualmente – ai sensi dell’art. 31, lett. b1), CGS – “..delle relazioni del
rappresentante dell’Ufficio indagini”: tale previsione, ben lungi dal limitare i poteri
conoscitivi del Giudicante ai soli elementi comunicatigli entro le ore 22.00 del giorno
successivo alla gara, contiene semplicemente l’indicazione di un termine cronologico entro
il quale i rapporti e le relazioni dei soggetti ivi menzionati debbono comunque pervenire al
Giudicante stesso, senza peraltro impedire a questi ogni ulteriore attività informativa e di
indagine di cui comunque emerga la necessità ai fini del decidere (v. art. 30, comma 3). Né,
del resto, una tale limitazione può derivare dal disposto dell’art. 30, comma 4, CGS, che
riguarda in generale i rapporti tra gli Organi di giustizia sportiva e gli ufficiali di gara,
mentre l’art. 31 lett. b1 è norma speciale in materia di violazioni concernenti il
comportamento dei sostenitori.
Ciò posto, ed evidenziato come in realtà la decisione di primo grado sia stata assunta senza
alcun utilizzo di prova televisiva, ritiene la Commissione – ferme restando la obiettiva
materialità ed indubbia rilevanza disciplinare dei fatti ascritti ai sostenitori della Società
reclamante (come appunto rappresentati nella relazione supplementare dei collaboratori
dell’Ufficio Indagini, che costituisce fonte privilegiata di prova), rispetto ai quali non sono
comunque emersi concreti riscontri probatori che valgano a confermare gli assunti della
reclamante in ordine alle “provocazioni” asseritamente poste in essere da sostenitori della
squadra ospitante) – che sussistano positivi elementi tali da giustificare una riduzione della
sanzione irrogata alla Società reclamante, quali in particolare il responsabile atteggiamento
di collaborazione e di mediazione tenuto da dirigenti della stessa Soc. Messina (di ciò fa
fede la dichiarazione del Questore di Messina 26.4.2005, prodotta in copia dalla reclamante
stessa). Del resto, nella decisione del Giudice Sportivo è già stata congruamente valutata,
nell’ottica di graduazione della sanzione, la circostanza che trattavasi di gara disputata in
trasferta.
Sanzione equa, pertanto, risulta quella così rideterminata come in dispositivo.
Il dispositivo :
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Messina a €
17.500,00 di ammenda, con diffida.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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