LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina: violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.; Soc. MESSINA: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/5/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELL’ 1 giugno 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina: violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. MESSINA: violazione artt. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni
alla stampa del 16/5/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 17/5/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art.
1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di
informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell’ambito
federale, nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni
sarebbero state prive di contenuto offensivo e di intenti lesivi e, in secondo luogo, che,
comunque, esse sarebbero state mal riportate, come dimostrerebbe la circostanza che, pur
essendo state rilasciate nel corso di una conferenza stampa, nessun altro quotidiano sportivo
ne ha fatto cenno. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in
subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 5.000,00 sia per il Franza, sia per la Soc. Messina.
È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Franza
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 16/5/2005
sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “Cellino voleva provocare e scaldare gli
animi, magari per ottenere un risultato fuori campo, un 3-0 a tavolino” e “sarebbe potuta
saltare fuori una pietra fantasma”) travalicano il lecito diritto di critica, perché sono lesive
della reputazione di altro tesserato e, comunque, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e
probità obbligatori in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Franza, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
2.000,00 sia a Pietro Franza, sia alla Soc. Messina.
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